Al via dal 1° luglio il tax credit vacanze per le famiglie
di Alessandro CarlesimoAll’indomani della graduale ripresa delle attività ricettive, il Decreto Rilancio ha previsto degli incentivi volti a rilanciare l’industria del turismo, comparto evidentemente penalizzato dalle limitazioni della mobilità dovute al coronavirus.
L’articolo 176 del Decreto, in particolare, istituisce per l’anno 2020 un credito vacanze atto a promuovere il consumo di servizi resi nel territorio Nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e B&B.
Il bonus in questione è rivolto alle famiglie con reddito Isee non superiore a 40 mila euro e può essere sfruttato esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31° dicembre 2020.
L’entità del credito varia in funzione della numerosità del nucleo familiare:
Importo massimo | Componenti del nucleo familiare |
€ 500 | Più di 2 |
€ 300 | 2 |
€ 150 | 1 |
La norma precisa che il credito spetta ad una sola persona per ogni nucleo familiare ed è utilizzabile una tantum in relazione ai servizi resi da un unico operatore turistico.
Sarà pertanto possibile, ad esempio, utilizzare il bonus per l’acquisto dei servizi di alloggio e di vitto fatturati da un’unica impresa turistica. Non sarà invece permesso il frazionamento degli acquisti su più operatori, ancorché si rispetti il limite massimo di spesa agevolabile sopra specificato. Pertanto, il consumatore dovrà prestare attenzione a non disperdere il credito su più operatori, incorrendo nel rischio di perdere una parte del beneficio.
Il riconoscimento dell’agevolazione, a pena di decadenza, è previsto subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
- le prestazioni ricettive devono essere rese entro i confini nazionali;
- l’ammontare della spesa deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale (nuovo scontrino elettronico) riportante il codice fiscale dell’utente titolare del credito;
- il pagamento non deve transitare attraverso portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Con riferimento alle modalità di utilizzo del credito, lo stesso è fruibile per l’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato dal fornitore dei servizi e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta spettante in capo all’avente diritto.
Il fornitore, a fronte dello sconto concesso, recupera un credito di imposta che potrà, alternativamente, utilizzare in compensazione con altri tributi da questo dovuti, ovvero, monetizzare mediante la cessione dello stesso a terze parti, ivi incluse banche ed altri intermediari finanziari. Questi ultimi cessionari potranno a loro volta alienare il credito oppure, procedere, integralmente o parzialmente, all’utilizzo del medesimo in compensazione.
Il credito quindi, una volta ceduto, preserva nei vari passaggi la possibilità di smobilizzo e/o utilizzo in compensazione.
La disposizione, inoltre, prevede una deroga ai limiti di compensazione annui dettati dalla legge con riferimento alle compensazioni ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997. L’ammontare compensabile annuo potrà pertanto eccedere il valore di:
- € 1.000.000 (limite generale di compensazione in F24, recentemente innalzato dall’articolo 147 del DL Rilancio);
- € 250.000 (limite di utilizzo previsto per i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).
Sotto il profilo sanzionatorio, l’ultimo periodo dell’articolo 176, comma 5 dispone che, “Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni”.
Dunque, si prevede l’esonero da responsabilità delle imprese turistiche in caso di disconoscimento del bonus per l’assenza dei requisiti sopra enunciati, liberandole così dall’onere di verificare di volta in volta la legittima spettanza del bonus in capo all’utente ospitato. Trova invece applicazione su questi la sanzione per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto del 80% sul corrispettivo ricevuto.
Bisognerà tuttavia attendere la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per capire a pieno le procedure da rispettare per il riconoscimento del credito. Nel documento verranno infatti fornite indicazioni più precise in merito alle modalità di pagamento dei servizi e alle procedure operative destinate a regolare la gestione del credito assegnato ai fornitori.