25 Maggio 2020

D.L. Rilancio: le agevolazioni in materia di versamenti Irap

di Stefano Rossetti
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L’articolo 24 del D.L. Rilancio (D.L. 34/2020), con la finalità di finanziare (in maniera indiretta) le imprese e i lavoratori autonomi, ha previsto, in presenza di precise condizioni, la non debenza del saldo Irap e della prima rata di acconto.

Sotto il profilo soggettivo la disposizione interessa:

  • i soggetti che esercitano attività di impresa;
  • gli esercenti arti e professioni

che nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. (periodo d’imposta 2019 per i soggetti solari) hanno conseguito ricavi e/o compensi non superiori a 250.000.000 euro.

Il limite di 250.000.000 euro deve essere verificato con riferimento:

Quanto sopra comporta un’analisi accurata dei componenti positivi di reddito dei contribuenti, in quanto gli esercenti attività d’impresa dovranno considerare solo i ricavi caratteristici derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa ed i ricavi derivanti delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non devono essere considerati gli altri elementi positivi di reddito quali ad esempio:

Gli esercenti arti e professioni, invece, devono considerare i compensi professionali percepiti (sia in denaro sia in natura) in base al principio di cassa. Particolari problemi di quantificazione del compenso potrebbero sorgere nell’ipotesi di un incasso in natura: in tal caso occorre rifarsi alle regole dettate dall’articolo 9 Tuir al fine determinare il valore normale del bene ricevuto in pagamento.

Inoltre, secondo quanto disposto dall’articolo 54, comma 1, Tuir devono essere considerati anche i compensi sottoforma di partecipazione agli utili, mentre non rilevano i contributi previdenziali e assistenziali integrativi che vengono addebitati al cliente.

Sono invece esclusi, a prescindere dal dato quantitativo riferito ai ricavi, i soggetti:

Dal punto di vista operativo, l’agevolazione consiste:

  • in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, nell’esonero dal versamento del saldo Irap, mentre resta dovuto il pagamento dell’acconto;
  • in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nell’esonero dal versamento della prima rata di acconto Irap.

Sulla base di quanto sopra, dunque, i soggetti che hanno un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare saranno esonerati dal versamento:

  • del saldo Irap relativo al periodo d’imposta 2019 in scadenza il 30 giugno 2020;
  • della prima rata di acconto Irap relativo al periodo d’imposta 2020 in scadenza il 30 giugno 2020.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti che non hanno un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il beneficio è spostato avanti nel tempo.

Si consideri, ad esempio, un’impresa con il periodo d’imposta compreso tra il 1° dicembre e il 30 novembre:

  • in relazione al periodo d’imposta 1° dicembre 2019 – 30 novembre 2020, la prima rata di acconto in scadenza in data 31 maggio 2020 sarà dovuta così come la seconda rata di acconto in scadenza il 31 ottobre 2020. Il saldo in scadenza il 31 maggio 2021, invece, non sarà dovuto;
  • in relazione al periodo d’imposta 1° dicembre 2020 – 30 novembre 2021 la prima rata di acconto in scadenza il 31 maggio 2021 non sarà dovuta.

Oltre a quanto sopra, occorre anche sottolineare che la portata agevolativa della norma non è uguale per tutte le imprese e professionisti, infatti il beneficio previsto dall’articolo 24 del Decreto Rilancio varia in funzione delle dimensioni del contribuente:

  • coloro che applicano gli Isa, ai sensi dell’articolo 58 D.L. 124/2019 (il c.d. collegato fiscale alla legge di bilancio 2020), devono versare gli acconti d’imposta in misura paritaria, pertanto il beneficio che otterranno sarà pari al 50% dell’imposta storica;
  • chi non applica gli ISA, diversamente da quanto sopra, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, D.P.R. 435/2001, si vedrà riconoscere un’agevolazione pari al 40% dell’Irap dovuta per il periodo d’imposta precedente.

Da ultimo si sottolinea come la non debenza del primo acconto Irap non rappresenta un mero differimento che comporta un beneficio esclusivamente finanziario, ma si tratta di un vero e proprio abbuono, infatti è stato espressamente previsto che l’importo non versato è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.