26 Maggio 2020

Il mandato senza rappresentanza ai fini Iva

di Federica Furlani
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Con la risposta n. 132 del 15 maggio l’Agenzia delle Entrate è tornata sulla disciplina del mandato senza rappresentanza, definito come il contratto in base al quale il mandatario assume e acquista in nome proprio rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell’affare trattato per conto del mandante.

Come noto, nella determinazione della base imponibile ai fini Iva, l’articolo 13 D.P.R. 633/1972, dopo aver stabilito che la base imponibile per le prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti, al comma 2, lettera b) precisa che i cennati corrispettivi sono costituiti,  per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo comma dell’articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione.

In tal modo il decreto regola la base imponibile per la particolare tipologia di operazioni che sono le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza che, a norma dell’articolo 3, comma 2, D.P.R. 633/1972 sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

Il caso trattato dall’Agenzia delle Entrate riguarda una società (l’Istante) che vuole intraprendere un’attività secondaria consistente nella gestione di un ambulatorio, nel quale diversi professionisti (medici, fisioterapisti, …) erogano a terzi clienti servizi di carattere sanitario, occupandosi della parte amministrativa e di gestione degli spazi.

Per tale attività intende impostare le seguenti modalità di fatturazione (dopo aver stipulato con ogni singolo professionista un contratto di mandato senza rappresentanza), per le quali chiede conferma:

  • ricevere fattura dai singoli professionisti in esenzione da Iva ex articolo 10, comma 1, n. 18), D.P.R. 633/1972, a fronte delle prestazioni da loro rese ai pazienti, con indicazione dei dati anagrafici del cliente;
  • fatturare ai clienti/pazienti la prestazione sanitaria resa dal professionista, maggiorata del proprio compenso, tutto in regime di esenzione ex articolo 10, comma 1, n. 18), D.P.R. 633/1972;
  • incassare il corrispettivo dal cliente, provvedendo poi a pagare la fattura emessa dai professionisti nei suoi confronti.

L’Amministrazione finanziaria, nell’affrontare il tema, richiama la risoluzione 250/E/2002, con la quale erano state precisate una serie di indicazioni e principi chiave sul tema del mandato senza rappresentanza.

In particolare era stato precisato che:

  • con il contratto di mandato senza rappresentanza, il mandatario assume e acquista in nome proprio rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell’affare trattato per conto del mandante;
  • le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario;
  • la natura delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza al mandante è la stessa di quelle rese o ricevute dal mandatario in nome proprio e per conto del mandante.

Sulla base di queste premesse viene pertanto confermato che la società istante deve emettere fattura ai clienti/pazienti per le prestazioni rese in esenzione da Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18), D.P.R. 633/1972, ricorrendone i presupposti applicativi, e ricevere fattura dal professionista/mandante che ha eseguito materialmente la prestazione sanitaria, sempre in regime di esenzione e al ricorrere dei presupposti applicativi.

Nella fattura emessa dal professionista/mandante, il corrispettivo esente da Iva deve essere pari alla differenza tra l’ammontare fatturato dalla Società al paziente e la provvigione spettante a quest’ultima quale mandataria, che sarà esclusa dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b), D.P.R. 633/1972.