Decreto Rilancio: sospesi i termini per il calcolo delle sanzioni relative al CUT
di Angelo GinexL’articolo 135 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto legge Rilancio) introduce specifiche misure in materia di giustizia tributaria, prevedendo sia la sospensione del termine per il calcolo delle sanzioni relative al contributo unificato sia la partecipazione alle udienze con modalità telematiche.
In linea con le disposizioni che hanno previsto un generale rinvio dei versamenti fiscali, il legislatore ha disposto che, in caso di mancato o ritardato pagamento del contributo unificato tributario, per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all’articolo 16 D.P.R. 115/2002 (c.d. Testo unico delle spese di giustizia) e il termine di cui all’articolo 248 del medesimo decreto.
A tal proposito, si rammenta innanzitutto che il contributo unificato tributario deve essere versato, all’atto dell’iscrizione a ruolo, dalla parte che si costituisce per prima, avendo riguardo a ciascun grado di giudizio ex articolo 9 D.P.R. 115/2002.
In caso di omesso o insufficiente pagamento, la segreteria della Commissione tributaria non procede immediatamente all’irrogazione delle sanzioni amministrative, ma entro 30 giorni dalla data di deposito del ricorso invia alla parte una comunicazione contenente l’invito al pagamento delle somme dovute a titolo di contributo unificato, senza sanzioni né interessi.
La parte deve provvedere al pagamento di dette somme entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione e nei successivi 10 giorni deve depositare presso la segreteria copia del modello F23.
Ebbene, il citato articolo 135, comma 1 prevede che, nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, sia sospeso:
- sia il termine di 30 giorni dalla data di deposito dell’atto per l’invio della comunicazione contenente l’invito di pagamento (articolo 248 D.P.R. 115/2002);
- sia il termine di decorso degli interessi legali e delle sanzioni da irrogare in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato (articolo 16 D.P.R. 115/2002).
Sempre in tema di contributo unificato tributario, l’articolo 135, comma 3 deroga agli ordinari criteri previsti dall’articolo 37, comma 13, D.L. 98/2011 per la ripartizione di tali somme, disponendo che per l’anno 2020 ciò avvenga per ciascuna Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del personale in servizio.
Passando poi alla giustizia tributaria digitale, l’articolo 135, comma 2 dà nuova linfa alla celebrazione delle udienze con modalità telematiche.
Un primo passo in tal senso era stato compiuto con l’articolo 16 D.L. 119/2018, che, al fine di regolare il processo tributario telematico, aveva previsto la possibilità di partecipare alla discussione in pubblica udienza, su richiesta di almeno una delle parti, mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto.
La disposizione in esame, invece, allarga il raggio d’azione di tale modalità di partecipazione alle udienze, offrendone la possibilità anche ai giudici tributari e al personale amministrativo delle Commissioni tributarie, e ribadisce che il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza.
Altra novità degna di nota è che la celebrazione dell’udienza con modalità telematica non è più consentita solo per la discussione in pubblica udienza di cui all’articolo 34 D.Lgs. 546/1992, ma anche per la trattazione in camera di consiglio ex articolo 33 D.Lgs. 546/1992.
È altresì disposto che la partecipazione da remoto alla pubblica udienza di cui al citato articolo 34 possa essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell’avviso di trattazione di cui all’articolo 31, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
Sembrerebbe inoltre che la richiesta di celebrazione dell’udienza con modalità telematiche possa provenire anche dagli stessi giudici, atteso che il citato articolo 135, comma 2 dispone che i giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l’ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell’udienza a distanza.
Da ultimo, occorre precisare che non sarà immediatamente possibile partecipare alle udienze, pubbliche o in camera di consiglio, secondo le modalità sopra illustrate.
Infatti, così come previsto dall’articolo 135, comma 2 dovranno essere prima individuate, con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia Digitale, le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla.