Proroga annuale dei termini di decadenza per avvisi e accertamenti
di Angelo GinexDopo il D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), al quale, in sede di conversione in legge, si è tentato di porre rimedio, accogliendo le diverse istanze pervenute circa la contestata proroga biennale dei termini di decadenza, anche il D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), all’articolo 157, interviene, nuovamente, sulla questione dei termini di decadenza degli atti impositivi in senso lato, partorendo stavolta la scissione tra la data di emissione e la data di notifica degli stessi.
Innanzitutto, appare evidente come la rubrica della norma (“Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”) abbia il chiaro intento di legittimare la tanto decantata finalità della disposizione: ovvero, consentire una distribuzione della notifica degli atti da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice.
Ciò detto, l’articolo 157, comma 1 dispone che, in deroga all’articolo 3 L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e rettifica e liquidazione, in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono:
- emessi entro il 31 dicembre 2020;
- notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
Dunque, la soluzione da ultimo adottata è quella di una proroga annuale (e non più biennale) dei termini di decadenza.
È altresì precisato che, al fine di individuare gli atti in scadenza nel periodo sopra indicato (ovvero, tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020), non si tiene conto del periodo di sospensione previsto dall’articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020. Tale disposizione è chiaramente diretta ad estendere la portata applicativa della norma anche a quegli atti che della citata proroga non avrebbero potuto beneficiare, ove si fosse tenuto conto degli 85 giorni di sospensione.
Vengono, inoltre, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza (previsione di non agevole comprensione e che crea qualche problema, poiché presta il fianco a distorsioni applicative), nonché quelli in cui l’emissione dell’atto è funzionale ad adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
L’articolo 157, comma 2, D.L. 34/2020 ricomprende espressamente stavolta anche altri atti, comunicazioni e inviti, non menzionati dai precedenti decreti legge, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020, quali:
- gli avvisi bonari di cui agli articoli 36-bis e 36-terP.R. 600/1973;
- gli inviti all’adempimento di cui all’articolo 21-bisL. 78/2010;
- gli atti di accertamento relativi al bollo di cui all’articolo 5 D.L. 953/1982;
- gli atti di accertamento relativi al superbollo di cui all’articolo 23, comma 21, D.L. 98/2011;
- gli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 D.P.R. 641/1972.
Problematica resta, invece, la questione relativa alle cartelle di pagamento.
L’articolo 157, comma 3, D.L. 34/2020 dispone che sono prorogati di un anno i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative:
- alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione automatica ex articoli 36-bisP.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972;
- alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 Tuir;
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-terP.R. 600/1973.
Dall’analisi della disposizione citata, però, appare evidente come essa non faccia riferimento a eventuali cartelle di pagamento in scadenza nel 2020, la cui sorte resta quindi dubbia.
Infatti, tutte le cartelle relative alle ipotesi sopra indicate, secondo quanto previsto dall’articolo 25 D.P.R. 602/1973, avrebbero dovuto essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2021, ad eccezione di quelle relative al controllo formale anno di imposta 2018, da notificarsi entro il 31 dicembre 2022.
In via generale, è altresì previsto che per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto:
- sia gli interessi per ritardato pagamento di cui all’articolo 6 D.M. 21.05.2009;
- sia gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 D.P.R. 602/1973.
Da ultimo, al fine di dimostrare che l’atto sia stato emesso nei termini di decadenza prorogati, è disposto che l’elaborazione o l’emissione degli atti o delle comunicazioni è provata “anche” dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle Entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell’Agenzia medesima.
Tale disposizione appare certamente insoddisfacente e si ritiene che il contribuente possa considerarsi pienamente tutelato solo in presenza di un atto amministrativo “digitale”, giacché solo la speciale previsione di regole tecniche, in osservanza delle quali un soggetto terzo attribuisce data certa al documento informatico, è sinonimo di garanzia per lo stesso, così come previsto dall’articolo 20, comma 1-bis, D.Lgs. 82/2005.