Leasing finanziario fuori dal credito d’imposta locazioni
di Fabio GarriniIl credito d’imposta per le locazioni è beneficiabile unicamente in relazione ai leasing operativi: questo è il principale chiarimento offerto con la circolare 14/E pubblicata nella giornata di sabato 6 giugno scorso.
Il D.L. 34/2020 ha introdotto un credito d’imposta in favore degli utilizzatori degli immobili strumentali, prevedendo un ampio spettro di fattispecie contrattuali che potenzialmente conferiscono il diritto ad utilizzare il credito d’imposta: tra queste anche il leasing.
Nel recente documento di prassi l’Agenzia afferma che tale riferimento riguarda la locazione operativa, in quanto nella sostanza assimilabile alla locazione, e non la locazione finanziaria, caratterizzata invece da una finalità traslativa dell’immobile, in quanto tale assimilabile ad un acquisto del bene tramite finanziamento.
Il credito d’imposta locazioni
L’articolo 28 D.L. 34/2020 amplia il perimetro di applicazione del bonus legato ai canoni di locazione pagati in relazione alle attività; occorre però osservare che più che un’estensione del precedente bonus (ossia quello previsto dall’articolo 65 D.L. 18/2020), quello introdotto dal Decreto Rilancio si configura come un diverso bonus, con peculiarità che lo distinguono significativamente dal precedente.
Anche in questo caso il canone deve essere pagato per poter conferire il diritto a fruire del corrispondente credito d’imposta, pari al 60% (utilizzabile in compensazione con il codice tributo 6920 approvato con la risoluzione 32/E, pubblicata anch’essa sabato 6 giugno scorso); mentre nel precedente bonus è stata l’Agenzia a richiedere il previo pagamento del canone, il Decreto Rilancio ha invece richiamare nella norma tale requisito.
La prima differenza riguarda la tipologia di immobili agevolabili; il nuovo bonus riguarda infatti qualunque tipo di immobile strumentale, quindi non solo i fabbricati di categoria C/1.
Anche sotto il profilo soggettivo la platea dei soggetti beneficiari è decisamente più ampia, posto che il credito d’imposta spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, così come gli enti non commerciali anche per gli immobili impiegati nell’ambito dell’attività istituzionale.
Viene posto però un doppio requisito dimensionale:
- per la possibilità di beneficiare del bonus exL. 34/2020 è infatti richiesto che il locatario presenti ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio; questo vale ad eccezione delle strutture ricettive, che possono beneficiare del credito d’imposta indipendentemente dal monte ricavi dichiarato nello scorso periodo d’imposta (nella circolare AdE 14/E/2020 vengono individuati tali soggetti tramite il riferimento ai corrispondenti codici Ateco, rientranti nella sezione 55);
- il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Il credito d’imposta spetta a condizione che l’utilizzatore abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (per la definizione di fatturato, nella circolare AdE 14/E/2020 l’Agenzia rinvia alla precedente circolare AdE 9/E/2020, facendo riferimento alle operazioni effettuate). Sul punto l’Agenzia osserva che, poiché la contrazione di fatturato va valutata singolarmente per ciascuna delle 3 mensilità, è possibile che il credito d’imposta spetti anche solo per taluno dei mesi agevolabili.
Per esplicita previsione normativa, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 60 % dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 % dei relativi canoni.
L’aspetto centrale della circolare AdE 14/E/2020 è però l’interpretazione che viene offerta circa la possibilità di applicare il bonus ai contratti di leasing; secondo l’Agenzia, il Legislatore ha inteso riferirsi ai soli contratti di leasing cd. operativo (o di godimento) poiché, a differenza dei leasing cd. finanziari (o traslativi), questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico”.
Diversamente, non rientrano nell’ambito di applicazione del credito d’imposta i canoni relativi a contratti di leasing finanziario (traslativo) rispetto ai quali, in linea di principio, è il conduttore che sostiene i rischi relativi al bene risultando, pertanto, assimilabili ai contratti di compravendita con annesso finanziamento.
Dal punto di vista logico la conclusione è ineccepibile; infatti, all’indomani della pubblicazione del Decreto Rilancio aveva destato qualche perplessità l’inclusione dei leasing tra le fattispecie contrattuali agevolabili.
Altrettante perplessità però nascono anche dal fatto che l’Agenzia, ancora una volta, propone un’interpretazione restrittiva non suffragata da alcun appiglio normativo, posto che la norma si riferisce genericamente ai “leasing”. E quando vengono richiamati i contratti di leasing, normalmente ci si riferisce ai leasing finanziari.