Il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo 2020 ad ampio raggio
di Sofia Pantani - Gruppo FinserviceNell’ambito della L. 160/2019, che ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali per le imprese collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0”, all’articolo 1 commi 198–208 è stato introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e innovazione estetica effettuati dalle aziende nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (nella generalità dei casi, il 2020).
Contestualmente, col comma 209 dello stesso articolo è stato disposto il superamento e l’anticipata cessazione per l’esercizio 2020 dell’applicazione del precedente credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. 145/2013.
Possono accedere al nuovo incentivo, riconosciuto in via automatica, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale di determinazione del reddito. È altresì richiesto che le aziende rispettino la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e siano in regola col versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei propri dipendenti.
La novità più rilevante del nuovo credito d’imposta è rappresentata dall’ampliamento delle attività ammissibili al beneficio, rispetto a quelle del precedente credito d’imposta di cui all’articolo 3 del D.L. 145/2013. In particolare, risultano agevolabili le seguenti attività svolte dalle imprese nel 2020, anche in relazione a progetti già avviati in periodi d’imposta precedenti:
- attività di ricerca e sviluppo come definite dall’OCSE nel cosiddetto Manuale di Frascati 2015, ossia quelle attività finalizzate a perseguire (non necessariamente raggiungere) un progresso o un avanzamento delle conoscenze in un campo scientifico o tecnologico, non solo rispetto alla singola impresa
- attività di innovazione tecnologica come definite dall’OCSE nel cosiddetto Manuale di Oslo 2018, e queste attività rappresentano una assoluta novità rispetto alla precedente normativa; ci stiamo riferendo alle attività finalizzate alla realizzazione di prodotti, servizi o processi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa
- attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti in specifici settori quali settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Con l’apposito decreto del MISE, in pubblicazione in questi giorni in Gazzetta ufficiale, sono meglio definiti i criteri per la corretta classificazione di tali attività agevolabili.
Tra i costi agevolabili rientrano:
- le spese del personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato (compresi gli amministratori, entro determinati limiti), direttamente impiegati in tali attività ed in relazione al tempo dagli stessi dedicato
- commesse di ricerca attribuite ad università, enti di ricerca, altre imprese ed anche a liberi professionisti nel caso di attività di design e ideazione estetica
- quota parte dell’ammortamento di privative industriali se esclusivamente utilizzate in attività di ricerca e sviluppo.
Sono poi agevolabili altre tipologie di costi, entro determinati limiti, quali costi di consulenza connessi a tali attività, quota parte dell’ammortamento di strumenti, attrezzature e software per il periodo di utilizzo nei progetti, eventuali materiali utilizzati per prove o nella realizzazione di prototipi.
Il credito d’imposta spettante è pari al:
- 12% per le attività di ricerca e sviluppo, con un massimale di beneficio per azienda pari a 3 mln €
- 6% per le attività di innovazione tecnologica e per quelle di design e ideazione estetica
- 10% per le attività di innovazione tecnologica aventi un obiettivo digitale 4.0 e/o ecologico/ecosostenibile.
Per le attività di innovazione tecnologica (comprese quelle aventi un obiettivo digitale 4.0 e/o ecologico) il beneficio massimo per azienda è pari a 1,5 mln €. Stesso massimale è previsto per le attività di design e ideazione estetica.
Sono previste inoltre maggiorazioni del 50% del beneficio a fronte di determinate voci di costo, tra cui quelle sostenute per le commesse di ricerca affidate ad università italiane e quelle del personale neoassunto a tempo indeterminato con età inferiore a 35 anni dedicato a tali attività.
È da notare che la percentuale del beneficio aumenta sensibilmente, fino al 45%, in caso di attività di ricerca e sviluppo svolte nelle regioni del sud Italia.
Ai fini del credito d’imposta tutte le imprese devono:
- conservare la documentazione giustificativa dei costi sostenuti (fogli presenza giornalieri del personale addetto alle attività agevolabili, contratti nel caso di commesse di ricerca o prestazioni di consulenza, dichiarazione del titolare per la misura di utilizzo si strumenti e sw nei progetti ammissibili);
- disporre di una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività R&S svolte;
- disporre di una certificazione dei costi sostenuti per attività di R&S, di innovazione e/o design e ideazione estetica, attestante la regolarità formale dei documenti presenti in azienda ed inerenti i costi agevolabili, ed in particolare:
- per le imprese obbligate per legge alla revisione legale dei conti o dotate di collegio sindacale: la certificazione dei costi sostenuti deve essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale;
- per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti: la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nella sezione A del registro.
Infine, a meri fini statistici, le aziende dovranno inviare nel 2021 una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico il cui mancato invio non comporterà comunque la decadenza dal beneficio (come recentemente chiarito dallo stesso Ministero).
Il beneficio, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap, può essere utilizzato in compensazione con modello F24, in tre quote annuali di pari importo, previo rilascio della certificazione dei costi sostenuti rilasciata dal revisore o dal soggetto incaricato della revisione.
Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti possono inoltre recuperare sottoforma di credito d’imposta la spesa sostenuta col revisore per il rilascio della certificazione, fino ad un massimo di 5.000 € per il periodo d’imposta.