11 Giugno 2020

Il credito affitti dimentica l’agricoltura?

di Alberto RocchiLuigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

La misura prevista dall’articolo 28 D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) mira a contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione connesse all’emergenza epidemiologica, assegnando ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione pagato in relazione all’utilizzo di immobili a uso non abitativo.

Si è posto il problema dell’estensione della misura agevolativa anche ai canoni pagati dalle imprese agricole a fronte dell’utilizzo di terreni, ancorché esse determinino il reddito su base catastale. In particolare, si potrebbe ritenere che anche le imprese agricole individuali e le società semplici possano usufruire del credito d’imposta a fronte dei canoni di affitto dei terreni coltivati, pagati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. L’interpretazione estensiva, sarebbe supportata da alcuni passaggi contenuti nella circolare 14/E dell’Agenzia delle entrate, in particolare:

  • quando afferma che, ai fini del calcolo del limite di ricavi pari a 5 milioni di euro, si fa riferimento anche ai soggetti che determinano il reddito su base catastale, per i quali il limite medesimo deve essere determinato avendo riguardo ai ricavi risultanti dalle scritture contabili;
  • quando esplicitamente include nell’ambito soggettivo dell’agevolazione “gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa”.

In realtà si tratta di argomentazioni molto deboli e, anzi, a un esame più approfondito, purtroppo, sembrano emergere molti elementi a favore di una soluzione in senso restrittivo della problematica.

Prescindendo per il momento dalle ipotesi del leasing e della concessione, la norma si riferisce ai “canoni di locazione” di “immobili ad uso non abitativo”.

Il termine “immobili” in effetti può riferirsi agevolmente sia ai fabbricati sia ai terreni, anche se la locuzione intera (“immobili non abitativi”) pare più propriamente rivolta ai fabbricati, essendo oggettivamente impossibile ipotizzare l’uso abitativo di un terreno.

Se l’intento del Legislatore fosse stato quello di includere nell’ambito applicativo della norma anche i terreni, avrebbe dovuto scrivere “terreni e fabbricati ad uso non abitativo”.

Tuttavia, i dubbi maggiori nascono sull’espressione “canoni di locazione”.

È, infatti, noto che la “locazione” è il contratto con il quale si trasferisce l’uso temporaneo di un determinato bene, mobile o immobile, a un locatario dietro pagamento di un canone (articolo 1571 cod. civ.).

Diversamente, la nozione di affitto si ricava combinando il disposto dell’articolo 1571 con quello dell’articolo 1615, secondo cui “Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell’interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa”.

In definitiva, il rapporto tra l’affitto e la locazione è di genus ad speciem, dove l’affitto è una species del genus “locazione” che può riguardare i terreni agricoli e le aziende: pertanto, quando il Legislatore parla di locazione, non può riferirsi a questi due tipi di beni.

Ne è riprova che la stessa norma, al comma 2, correttamente si riferisce ai contratti di “affitto d’azienda”, a conferma della volontà di separare le due fattispecie.

 E ancora più tranchant la circolare 14/E/2020 al § 3 dove, nel delimitare l’ambito oggettivo di applicazione della norma, esplicitamente richiede che “i predetti canoni devono essere relativi a un contratto di locazione così come identificato dagli artt. 1571 e segg. cod. civ. e la cui disciplina è regolata dalla L. 27 luglio 1978 n.392”.

Purtroppo, i riferimenti normativi richiamati, non lasciano spazio a dubbi: parliamo delle locazioni a uso diverso dall’abitazione in via esclusiva.

Non vi rientrano in alcun modo gli affitti di fondo rustico di cui all’articolo 1615, cod. civ. e alla L. 203/1982, che rappresentano gli strumenti con cui viene trasferito il godimento temporaneo dei terreni.

Alla luce di quanto esposto, appaiono piuttosto deboli le argomentazioni a favore dell’applicazione del credito d’imposta anche ai casi di affitto di terreni, né adeguatamente supportate dalle poche indicazioni ufficiali ad oggi disponibili.

Il fatto che la norma, al comma 1, estenda alle attività agricole la spettanza del beneficio, non significa dilatarne l’operatività alle somme pagate a titolo di affitto per i terreni.

L’apertura della circolare alle imprese agricole in regime catastale, non fa che prendere atto del contenuto della disposizione normativa, che sembra in realtà guardare a tutte quelle ipotesi (non infrequenti ma, aggiungiamo, nemmeno così estese) in cui l’imprenditore agricolo utilizzi, in forza di contratto di locazione, un immobile ad uso commerciale: si pensi all’impresa dedita alla vendita diretta che abbia un negozio in centro città.

Semmai, potrebbe costituire un appiglio più solido, l’esplicita citazione degli agriturismi, che al pari delle strutture alberghiere, a norma del comma 4, beneficiano dell’agevolazione indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Infatti, quando anche queste strutture fossero insediate su beni di proprietà di terzi, dovrebbero normalmente far ricorso a contratti di affitto di fondo rustico, dovendo gli immobili ricettivi essere pertinenziali ai terreni e rurali. Ne conseguirebbe una implicita (quanto contorta) volontà del legislatore di far rientrare i contratti di affitto nell’ambito dell’agevolazione. Ma solo per gli agriturismi?

In definitiva, è auspicabile un rapido intervento ministeriale per ricomprendere anche i terreni nella norma agevolativa in quanto, altrimenti, l’agricoltura, come purtroppo spesso accade, viene dimenticata, salvo utilizzarla quale ottimo argomento di marketing per l’Italia quando necessario.