Tax credit vacanze: istituito il codice tributo per la compensazione
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Il Decreto Rilancio (articolo 176 D.L. 34/2020) al fine di supportare uno dei settori ritenuti più colpiti dalla crisi in corso, ha introdotto il c.d. “tax credit vacanze”, ovvero un credito in favore dei nuclei familiari con Isee non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast.
Il bonus, che potrà essere utilizzato una solta volta, da un solo componente del nucleo familiare e presso un’unica struttura turistica, è riconosciuto, per l’80%, sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore, e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2020.
Cosa deve fare, quindi, l’esercente per recuperare gli importi riconosciuti a titolo di sconto sul corrispettivo?
Innanzitutto l’esercente, prima di applicare lo sconto, deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i seguenti dati:
- il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente,
- il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale,
- l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare).
Solo dopo la trasmissione dei dati, la verifica, in tempo reale, dello stato di validità dell’agevolazione e dello sconto massimo applicabile, l’esercente potrà confermare (sempre telematicamente) l’applicazione dello sconto ed incassare quindi l’importo spettante, al netto dello sconto previsto.
Sin dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore potrà poi recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta di pari importo, che potrà
- utilizzare in compensazione mediante modello F24, ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite il suddetto modello F24,
- cedere, totalmente o parzialmente, a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari (cessione da comunicare, comunque, telematicamente all’Agenzia delle entrate). I cessionari, dopo l’avvenuta conferma della cessione, possono utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
Con specifico riferimento all’utilizzo del credito in compensazione (sia da parte dell’esercente che da parte del cessionario), deve essere segnalata l’emanazione, nella giornata di ieri, 25 maggio, della risoluzione 33/E/2020, con la quale è stato istituito il codice tributo “6915” denominato “BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, che sarà operativo dal 1° luglio 2020.
Si ricorda, da ultimo, che in caso di utilizzo in compensazione mediante modello F24, non trova applicazione il limite annuale di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (euro 1.000.000) e nemmeno il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (euro 250.000) in quanto il suddetto credito non deve essere indicato nel quadro RU del Modello Redditi.