26 Giugno 2020

Registro al 9% per i coltivatori diretti e gli Iap che rinunciano alla ppc in atto

di Luigi Scappini
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La risposta alla consulenza giuridica n. 7/2020 dell’Agenzia delle entrate costituisce un ottimo spunto per poter approfondire la disciplina in materia di imposta di registro nell’ipotesi in cui un coltivatore diretto o uno Iap (imprenditore agricolo principale), in sede di acquisto di un terreno agricolo, rinunci espressamente all’agevolazione di cui all’articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009, convertito con L. 25/2010 (cd. piccola proprietà contadina).

Come noto, da sempre, al mondo dell’agricoltura viene riconosciuto un regime di favore per quanto riguarda la compravendita di terreni agricoli.

In particolare, per quanto concerne l’aspetto fiscale, con la L. 604/1954 era stata originariamente introdotta una norma con cui era prevista un’indubbia agevolazione, rispetto agli ordinari contribuenti, per i coltivatori diretti, in sede di acquisto di terreni.

Tale norma era temporanea e soggetta a continue proroghe, finché, nel 2009, con il D.L. 194/2009, è stata messa a regime; tuttavia, è doveroso sottolineare che l’attuale agevolazione, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella risoluzione 36/E/2010, non rappresenta una prosecuzione della precedente (L. 604/1954).

L’agevolazione si applica ai coltivatori diretti e agli Iap, iscritti alla gestione previdenziale agricola Inps.

Si considera coltivatore diretto il soggetto che esercita un’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 cod. civ., direttamente e abitualmente, utilizzando il lavoro proprio o della sua famiglia, e la cui forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.

L’imprenditore agricolo professionale, figura introdotta nel 2004 in sostituzione del precedente Iatp (imprenditore agricolo a tutolo principale) è, ai sensi dell’articolo 1 D.Lgs. 99/2004 colui che dedica alle attività agricole di cui all’articolo 2135 cod. civ., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro, percentuali ridotte al 25% nel caso in cui l’imprenditore operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17, Regolamento (CE) n. 1257/1999.

L’agevolazione consiste nell’applicazione, in sede di acquisto di terreni, delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1%, in ragione dell’ordinaria imposta di registro pari attualmente al 15% e alle ipocatastali in misura fissa.

Tale regime di favore, tuttavia, viene meno se, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti, i terreni acquistati fruendo dell’agevolazione vengono alienati volontariamente o viene interrotta la coltivazione o la conduzione diretta.

In deroga, l’articolo 11, comma 3, D.Lgs. 228/2001 prevede che non scatta la decadenza quando nel quinquennio l’acquirente, ferma restando la destinazione agricola, aliena il fondo o lo concede in godimento al coniuge, ai parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, che esercitano anch’essi l’attività agricola, nonché quando le alienazioni derivino dall’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.

Come detto, il regime fiscale ordinario previsto dall’articolo 1, comma 3 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, prevede che ai trasferimenti aventi a oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli Iap, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, l’imposta di registro si applica nella misura del 15%.

Ne deriva che si viene a determinare un doppio binario applicabile ai soggetti ordinari e ai coltivatori diretti e agli Iap.

Ma, e questa è la domanda dell’interpello a cui risponde l’Agenzia delle entrate, quale è il corretto regime applicabile nel caso in cui il coltivatore diretto o lo Iap, regolarmente iscritti nella gestione previdenziale, rinuncino in atto, in maniera esplicita, all’agevolazione prevista dall’articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009?

L’Agenzia delle entrate, correttamente, afferma che in tal caso il trasferimento di terreni agricoli e delle relative pertinenze effettuato a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sconta l’imposta di registro nella misura del 9% prevista all’articolo 1, comma 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 per “gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere“.

Da ultimo, si ricorda come, al contrario, la giurisprudenza di legittimità sia uniforme nel ritenere che “la sottoposizione di un atto a una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione, nemmeno se richiesta in via subordinata già nell’atto di acquisto, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenza dell’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto”.

In tal senso le ordinanze n. 10569/2020, n. 24665/2018 e n. 10099/2017 e sentenza n. 8409/2013.

In senso conforme anche l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 100/E/2014.