7 Luglio 2020

Valutazione delle partecipazioni collegate nel bilancio consolidato

di Federica Furlani
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Le società obbligate alla redazione del bilancio consolidato, dopo aver individuato il perimetro di consolidamento e consolidato le partecipazioni in società controllate con il metodo di consolidamento integrale, devono procedere alla valutazione delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni in società collegate con il metodo del patrimonio netto.

L’articolo 36 D.Lgs. 127/1991 prevede infatti l’adozione del criterio indicato nell’articolo 2426, n. 4, cod. civ. sia per le partecipazioni in imprese collegate che per quelle controllate che non sono state consolidate con il metodo integrale.

È possibile tuttavia utilizzare il metodo del costo eventualmente ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui l’entità della partecipazione sia irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, e, in base a quanto stabilito dal principio contabile Oic 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”, nei seguenti ulteriori casi:

  1. valutazione di partecipazioni di controllo escluse dal consolidamento per gravi e durature restrizioni nell’esercizio dei diritti della capogruppo;
  2. valutazione di partecipazioni di controllo escluse dal consolidamento per impossibilità di ottenere le informazioni necessarie alla loro inclusione nel consolidato con il metodo del consolidamento integrale;
  3. valutazione di partecipazioni normalmente da valutare in base al metodo del patrimonio netto, nei casi di impossibilità a ottenere le informazioni necessarie all’applicazione di tale metodo.

Inoltre, se la partecipazione è detenuta allo specifico scopo della successiva alienazione va iscritta al valore minore tra quello determinato in base al metodo del costo (o al metodo del patrimonio netto, se applicabile) e il valore netto che si presume sarà realizzato dalla alienazione.

Laddove la partecipazione nella società collegata vada iscritta nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto, è necessario rifarsi alle indicazioni previste dall’articolo 2426, comma 1, numero 4, cod. civ., salvo per il trattamento della differenza positiva, tra il valore calcolato con il suddetto metodo e il valore iscritto nel bilancio consolidato precedente, per la parte derivante da utili (e non, quindi, per quella derivante, ad esempio, da rivalutazioni).

Tale differenza va infatti iscritta in un’apposita voce di conto economico (articolo 36, comma 1, D.Lgs n. 127/91), mentre, nel caso di applicazione del metodo del patrimonio netto nel bilancio d’esercizio deve essere accantonata in una riserva non distribuibile.

Poiché il metodo del patrimonio netto deve produrre gli stessi effetti sul patrimonio netto e sul risultato dell’esercizio del metodo di consolidamento integrale, il bilancio della partecipata deve essere assoggettato alle rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, ove applicabili, ovvero:

  • rettifiche derivanti dalla omogeneizzazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione rispetto a quelli del consolidato;
  • rettifiche derivanti dall’allineamento della data di chiusura dell’esercizio della collegata e quello del consolidato nell’ipotesi in cui tali date non coincidano;
  • rettifiche relative alla conversione in euro di bilanci in valuta;
  • rettifiche derivanti dall’eliminazione degli utili e perdite interni relativi ad operazioni infragruppo;
  • rettifiche per riflettere gli effetti, aggiornati annualmente, derivanti dall’ini­ziale imputazione delle differenze fra i valori contabili e i valori che tengono conto del diverso prezzo di acquisizione.

La differenza tra il metodo di consolidamento integrale ed il metodo del patrimonio netto consiste, quindi, esclusivamente nell’esposizione analitica, nel primo caso, o sintetica, nel secondo metodo, degli effetti del consolidamento sul patrimonio netto e sul risultato dell’esercizio e nella indicazio­ne in bilancio delle interessenze di terzi.

Per quanto riguarda la data di riferimento del bilancio delle società partecipate valutate, nel bilancio consolidato, con il metodo del patrimonio netto, mentre l’articolo 30, comma 3, D.Lgs. 127/1991 stabilisce, per le imprese consolidate con il metodo integrale, che, nei casi in cui la data di chiusura di un’impresa inclusa nel consolidamento (compresa la società controllante) sia diversa da quella di riferimento del bilancio consolidato, si includa tale impresa in base a un bilancio annuale intermedio riferito alla data del bilancio consolidato, poiché l’influenza della capogruppo sulla collegata è minore, nei casi in cui la data di chiusura del bilancio delle società partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto sia diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, è accettabile utilizzare il bilancio chiuso a una data diversa, purché la differenza tra le date di chiusura non superi i tre mesi e sia mantenuta costante nel tempo.