Detrazione Irpef al 50% per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione
di Luca MambrinL’articolo 20 D.L. 4/2019 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità per alcuni soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi precedenti il 30 marzo 2019 (data di entrata in vigore del decreto), non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria.
Il riscatto può essere richiesto dai soggetti iscritti alle forme pensionistiche dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e alle forme pensionistiche degli altri lavoratori diversi da quelli subordinati che non hanno maturato anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di trattamento pensionistico: sono, pertanto, esclusi i soggetti che rientrino nel sistema contributivo integrale in base alla relativa opzione. L’eventuale successiva acquisizione di un’anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996, ad esempio, in base ad una domanda di accredito figurativo o di riscatto, determina l’annullamento d’ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi.
La facoltà di riscatto è esercitabile a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado.
La detrazione spetta al superstite dell’assicurato o ad un suo parente o affine entro il secondo grado, che ha prodotto la domanda per il riscatto ai sensi dell’articolo 20, comma 3, D.L. 4/2019 e che ne sosterrà anche il relativo onere, anche se l’assicurato non è fiscalmente a suo carico.
L’onere effettivamente versato nel corso dell’anno per il riscatto è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e nei 4 anni successivi. Non è previsto alcun massimale di spesa.
Il versamento dell’onere per il riscatto può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
La norma precisa che la rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione.
Come precisato poi nella recente circolare 19/E/2020 nel caso di rateizzazione dell’onere, ad esempio in 120 rate mensili (10 anni), per il primo anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50% della somma effettivamente versata nell’anno n e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in cinque quote di pari importo.
Tale modalità di calcolo sarà seguita per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50% della somma effettivamente versata nell’anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13).
Nell’ambito del modello Redditi PF 2020 la spesa sostenuta va indicata nel quadro RP, nella sezione IIIC tra le “Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%”:
In particolare, nel rigo RP56 va indicato:
- nella colonna 1 il codice che identifica la spesa (per la detrazione in esame va riportato il codice “1”);
- nella colonna 2 l’anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- nella colonna 3 la spesa sostenuta;
- nella colonna 4 l’importo della rata.
Nella circolare 19/E/2020, l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che:
- le somme relative al riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico, per cui spetta la detrazione prevista dall’articolo 2, comma 4-bis, 5-bis e 5-ter, D.Lgs. 184/1997 non vanno indicate nel rigo in esame ma devono essere riportate nei righi da E8 a E10, codice 32;
- i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento sono deducibili ai sensi dell’articolo 10, co. 1, lett. e), del Tuir, pertanto devono essere indicati nel rigo E21;
- nel caso in cui il datore di lavoro dell’assicurato sostenga l’onere per il riscatto, mediante la destinazione dei premi di produzione spettanti al lavoratore medesimo, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore di lavoro né del lavoratore, risultando deducibili dal reddito d’impresa. La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nel punto 581 e/o 601 della Certificazione Unica 2020.
Per quanto riguarda infine la documentazione da conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo è necessario che il contribuente esibisca:
- le ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti la tipologia di spese sostenute;
- in assenza della tipologia dei contributi, indicata sul bollettino, altra documentazione che attesti la tipologia di contributo pagato.