22 Luglio 2020

Fondo perduto: pubblicata la seconda circolare delle Entrate

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

L’Agenzia delle entrate, nella giornata di ieri, 21 luglio, con la circolare 22/E/2020, è tornata a fornire alcune sue interpretazioni in merito alla verifica della spettanza e alle modalità di determinazione del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 D.L. 34/2020: un intervento sicuramente tardivo, considerato che molti contribuenti, pur a fronte delle note incertezze, ormai rassegnati, hanno già trasmesso le istanze per accedere al contributo a fondo perduto, e, in alcuni casi, sono già state accreditate le somme.

Nella tabella che segue vengono richiamate, in sintesi, le risposte ad alcuni quesiti posti.

 

Possono fruire del contributo a fondo perduto le società in liquidazione (in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma)?

L’Agenzia delle entrate distingue due ipotesi:

  • liquidazione già avviata alla data del 31.01.2020: non è consentito fruire del contributo a fondo perduto “in quanto l’attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica Covid-19”,
  • liquidazione avviata dopo il 31.01.2020: è possibile beneficiare del contributo a fondo perduto.

L’interpretazione offerta delle Entrate non si ritiene condivisibile, posto che nessuna norma prevede una verifica dei motivi che hanno interrotto l’attività ordinaria, prevedendo l’esclusione soltanto per i soggetti per i quali la relativa partita Iva è stata cessata.

Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese già in difficoltà al 31.12.2019? Secondo quanto chiarito con la comunicazione del 29 giugno 2020 della Commissione europea, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31.12.2019 in base alle definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).
Se la data di apertura della partita Iva risale al 2018, ma l’inizio attività è avvenuto nel 2019, spetta il contributo a fondo perduto anche in assenza della riduzione del fatturato? Rileva esclusivamente la data di apertura della partita Iva, mentre è irrilevante la data di inizio attività. È quindi necessario verificare l’intervenuta riduzione del fatturato.
I professionisti iscritti alla gestione separata Inps che non possiedono i requisiti per beneficiare dell’indennità Inps (ad esempio, perché non hanno registrato la richiesta riduzione del fatturato), possono accedere al contributo a fondo perduto? L’Agenzia delle entrate, giungendo a conclusioni non condivisibili, ritiene che “In considerazione del tenore letterale del comma 2 dell’articolo 25 del decreto rilancio, che rinvia ai contribuenti che rientrano nell’ambito soggettivo degli articoli 27 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, quest’ultimi sono esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno soddisfatti i requisiti di carattere oggettivo previsti dai predetti articoli 27 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”.
In realtà la norma espressamente esclude dal beneficio del contributo a fondo perduto soltanto “i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto-  legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27”, ragion per cui non si comprendono le motivazioni della richiamata precisazione.
I contribuenti con fatturato pari a zero sia nell’aprile 2019 che nell’aprile 2020 (come, ad esempio, gli stagionali) possono beneficiare del contributo a fondo perduto? No, perché non si può considerare soddisfatto il requisito del calo del fatturato.
Gli agenti e i rappresentanti possono beneficiare del contributo a fondo perduto anche se sono iscritti all’Enasarco? , possono beneficiare del contributo a fondo perduto.
Gli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di Previdenza private sono inclusi dell’ambito soggettivo di applicazione del contributo a fondo perduto? No, gli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse private, “non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi”.
Come va determinata la riduzione del fatturato per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio? Ai fini della riduzione del fatturato è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” del periodo di riferimento. Il rinvio alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, D.P.R. 600/1973, è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima ricavi o compensi per l’accesso al contributo.
Ai fini della determinazione della riduzione del fatturato si deve tener conto delle operazioni interne alle imprese che operano contestualmente in più attività, con contabilità separata? Sì, risultano incluse nella nozione di “fatturato” anche le operazioni effettuate tra le diverse attività esercitate dai soggetti fruitori e fatturate ai sensi dell’articolo 36 D.P.R. 633/1972.
Le operazioni fuori campo Iva, indicate in fattura pur in assenza di uno specifico obbligo, rilevano ai fini della determinazione del fatturato? , vanno prese a riferimento le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica Iva, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva.
Pertanto, se il soggetto ha certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendone obbligatoria l’emissione, la stessa va comunque inclusa.
Come va verificata la sussistenza dei requisiti per l’accesso al contributo a fondo perduto nel caso di affitto dell’azienda? Nel caso di subentro in un contratto di affitto d’azienda occorre considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del contratto nel periodo di riferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di fatturato.
Come deve essere determinata la riduzione del fatturato per gli imprenditori agricoli in regime agevolato di cui all’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972 che risultano totalmente esonerati da obblighi contabili e di certificazione delle operazioni e che svolgono la propria attività ai sensi dell’articolo 4 D.Lgs. 228/2001? Gli imprenditori agricoli in regime agevolato di cui all’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972 e che svolgono la propria attività ai sensi dell’articolo 4 D.Lgs. 228/2001, per la verifica della riduzione del fatturato devono considerare unicamente le operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che, acquistando beni o servizi nell’esercizio di impresa, hanno emesso apposita autofattura. In assenza di tali tipologie di operazioni non risulta soddisfatto il requisito del calo di fatturato, con la conseguenza di non poter accedere al contributo.
Il 15 giugno il contribuente ha effettuato la richiesta del contributo a fondo perduto; il 24 giugno ha però presentato l’istanza di rinuncia. Il 25 giugno ha ricevuto l’accredito del contributo a fondo perduto. Come va restituito l’importo accreditato, privo di sanzioni ed interesse, poiché la richiesta di rinuncia è stata fatta precedentemente alla data del bonifico che è stato accreditato? L’Agenzia delle entrate ha confermato che le sanzioni non sono dovute nel caso in cui la rinuncia presenta una data di protocollazione anteriore alla data di accreditamento del contributo. Il beneficiario dovrà limitarsi a restituire il contributo non spettante e i relativi interessi.
Come noto, il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza. Spetta invece alle imprese inattive in CCIAA con partita Iva ancora attiva? E agli imprenditori individuali che hanno sospeso la partita Iva perché hanno affittato l’unica azienda? Le imprese inattive in CCIAA con partita Iva ancora attiva possono beneficiare del contributo a fondo perduto, non essendo cessata la partita Iva.
L’imprenditore che concede in affitto la propria azienda, invece, non può beneficiare del contributo a fondo perduto perché non esercita attività d’impresa.