Colonnine di ricarica ad uso privato: Iva e detrazione fiscale
di Clara PolletSimone DimitriCon la risposta n. 218 del 14 luglio 2020 l’Agenzia delle entrate analizza il corretto trattamento ai fini Iva per l’installazione delle colonnine di ricarica. Nel caso in questione la società istante è stata incaricata di installare nell’abitazione italiana di un soggetto estero, un impianto fotovoltaico ed una colonnina di ricarica per veicoli elettrici: l’energia prodotta dal fotovoltaico sarà utilizzata anche per ricaricare l’auto elettrica tramite, appunto, le colonnine.
L’interpellante richiede se l’installazione della colonnina:
- segua la stessa aliquota Iva agevolata al 10 % applicabile per l’impianto fotovoltaico;
- sia soggetta all’aliquota Iva del 10 % di cui alla Tabella A, parte III, n. 127- quinquies) del D.P.R. 633/1972 oppure
- sia soggetta all’aliquota Iva ordinaria del 22 %.
Secondo l’Agenzia la colonnina di ricarica ad uso privato installata autonomamente rispetto all’impianto fotovoltaico richiede l’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria. Tale conclusione discende dall’impossibilità di ricondurre la descritta operazione tra le ipotesi di aliquota Iva ridotta al 10% previste dalla Tabella A, parte III, D.P.R. 633/1972.
In particolare, ai sensi del citato numero 127-quinquies) della Tabella A, parte III, sono soggette all’aliquota ridotta del 10 % “le opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;(…); impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica”.
La medesima aliquota agevolata al 10% è applicabile ai beni, escluse materie prime e semilavorate, (numero 127-sexies) e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies (numero 127-septies).
Ai fini dell’individuazione delle opere di urbanizzazione, bisogna fare riferimento al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 380/2001 (risoluzione n. 69/E/2013). In via generale, tali opere hanno la funzione di soddisfare esigenze e interessi collettivi di primario spessore e, di norma, sono poste in essere contestualmente alla realizzazione di interventi pubblici o privati. La caratteristica peculiare delle opere di urbanizzazione è costituita dalla destinazione ad uso pubblico, a prescindere dalla localizzazione delle stesse (risposta n. 29/2019).
La L. 134/2012 (articolo 17 –sexies), comma 1) prevede che le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica anche private, costituiscano opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale. Tale disposizione deve esser interpretata nel rispetto delle caratteristiche sopra richiamate, ossia deve trattarsi di opere volte a soddisfare esigenze e interessi collettivi di primaria importanza. Nel caso di specie, viene soddisfatta esclusivamente l’esigenza del singolo, pertanto, non trova applicazione tale ipotesi di aliquota Iva ridotta.
La mera installazione della colonnina di ricarica del veicolo elettrico ad uso privato non può rientrare neanche nell’ulteriore fattispecie richiamata dal numero 127 –quinquies), in quanto tale dispositivo non serve a “produrre” energia ma consente esclusivamente il trasferimento di elettricità ad un veicolo elettrico.
Tuttavia, se le colonnine di ricarica vengono fornite e installate unitamente all’impianto fotovoltaico, in modo da costituire un tutt’uno, ad esempio nell’ambito di un unico contratto di appalto, la relativa fornitura può beneficiare dell’aliquota Iva del 10% prevista per “gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica” ai sensi, rispettivamente, dei numeri 127-quinquies) e 127-septies) del decreto Iva.
L’Amministrazione chiarisce che le sopra esposte considerazioni valgono anche nei casi in cui le colonnine di ricarica siano fornite ed installate a favore di un soggetto con partita Iva per ricaricare i propri mezzi aziendali o strumentali.
Ai fini delle imposte dirette, invece, il comma 1039 della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha introdotto, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, la detrazione fiscale del 50% per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
Trattasi di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, con le seguenti caratteristiche:
- è destinata ai contribuenti che sostengono spese documentate, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW,
- la detrazione del 50%, ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro,
- si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110% dall’articolo 119, D.L. 34/2020, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione delle infrastrutture di ricarica sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di isolamento termico, sostituzione impianti di climatizzazione invernali esistenti e alle condizioni richieste dallo stesso articolo.
Si ricorda, infine, che le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del D.Lgs n. 257/2016. In particolare, la citata lettera h) definisce “punto di ricarica non accessibile al pubblico”:
1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità;
3) un punto di ricarica installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.