27 Luglio 2020

La tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni – II° parte

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Le plusvalenze da cessione di partecipazioni sociali devono essere dichiarate nel quadro RT del modello Redditi PF.

Il quadro RT deve essere compilato ogniqualvolta il contribuente, al di fuori dell’esercizio d’impresa, arti e professioni, realizza una plusvalenza/minusvalenza da cessione di partecipazioni senza aver esercitato l’opzione per l’adozione del regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il regime della dichiarazione:

  • può essere adottato dal possessore sia di partecipazioni qualificate sia di partecipazioni non qualificate senza prevedere la separata indicazione in dichiarazione dei redditi;
  • prevede che le plusvalenze da partecipazioni qualificate possono essere compensate con minusvalenze da partecipazione non qualificate e viceversa. Sull’eccedenza positiva si applica l’imposta sostitutiva del 26%. Gli adempimenti relativi alla liquidazione e al versamento dell’imposta sostitutiva gravano sul contribuente;
  • rimane precluso per i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per il regime del risparmio amministrato e per il regime del risparmio gestito.

Il quadro RT si compone di 7 sezioni da compilarsi in base alla tipologia di plusvalenza realizzata ed in ragione del periodo d’imposta in cui viene incassato il corrispettivo.

Nella Sezione I devono essere indicate le plusvalenze o le minusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate comprese quelle non qualificate negoziate nei mercati regolamentati, in imprese o enti residenti o localizzati in stati o territori a regime fiscale privilegiato in base ai criteri individuati dall’articolo 47-bis Tuir.

Sotto il profilo temporale le plusvalenze da indicare nella Sezione I sono quelle realizzate:

  • dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. In questo lasso temporale l’aliquota dell’imposta sostitutiva era pari al 20%;
  • fino al 31 dicembre 2011 per le quali l’imposta sostitutiva era pari al 12,5%. In questo caso, al fine di liquidare nella corretta misura l’imposta sostitutiva, occorre indicare i corrispettivi nel rigo RT1 e i costi nel rigo RT2 nella misura del 62,50%.

Nella Sezione II devono essere indicate le plusvalenze a cui si applica l’imposta sostitutiva nella misura del 26% realizzate a seguito di cessione di:

  • partecipazioni non qualificate successivamente al 30 giugno 2014;
  • partecipazioni qualificate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Anche le minusvalenze relative alla presente sezione possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata.

Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi della Sezione I possono essere portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui alla Sezione II realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, nelle seguenti misure:

  • per una quota pari al 48,08%, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011;
  • per una quota pari al 76,92%, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.

Nella Sezione III devono essere indicate le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate (fattispecie questa ad esaurimento) che non vengono assoggettate ad imposta sostitutiva ma confluiscono nel computo del reddito imponibile Irpef nella misura del:

  • 40% del loro ammontare se la cessione è avvenuta antecedentemente al 1° gennaio 2009 (codice 1 in colonna 1 del rigo RT61);
  • 49,72% del loro ammontare se la cessione è avvenuta successivamente al 1° gennaio 2009 ma entro il 31 dicembre 2017 (codice 2 in colonna 1 del rigo RT61);
  • 58,14% del loro ammontare se la cessione è avvenuta nel periodo d’imposta 2018 (codice 3 in colonna 1 del rigo RT61).

Le minusvalenze realizzate nell’ambito della Sezione III:

  • possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza delle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata;
  • non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate (Sezione I) e viceversa;
  • possono essere compensate con le plusvalenze della Sezione II realizzate dal 1° gennaio 2019.

In ogni caso il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate.

La Sezione IV deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze ed i proventi indicati nell’articolo 67, comma 1, lettera c) e c-bis), Tuir derivanti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis Tuir, le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100% del loro ammontare.

La Sezione V comprende le minusvalenze realizzate dal contribuente suddivise per anno di formazione e per tipologia. Tale quadro permette di tenere traccia della scadenza e della possibilità di compensazione: infatti non tutte le minusvalenze realizzate possono essere compensate con le diverse tipologie di plusvalenze.

Nella Sezione VI vengono gestiti i crediti derivanti dagli eventuali versamenti eccedenti rispetto all’imposta sostitutiva dovuta con indicazione del credito maturato e dei successivi utilizzi mediante esposizione nel modello F24.

Nella Sezione VII devono indicate le partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2019 per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato entro il 30 giugno 2019 ai sensi dell’articolo 2 D.L. 282/2002 e successive modificazioni secondo le disposizioni previste dall’articolo 5 L. 448/2001.