Il versamento degli acconti nella scissione
di Ennio VialL’operazione di scissione societaria può offrire interessanti opportunità in tema di versamento di acconti di imposta. La questione è disciplinata dall’articolo 173, comma 5, Tuir. I profili di maggiore interesse emergono soprattutto nell’ipotesi – invero la più frequente – di scissione parziale ossia di quella operazione che non comporta il venir meno della società scissa.
Se implementiamo una scissione parziale, la scissa continuerà ad avere obbligo di versamento degli acconti. La beneficiaria, in questi casi, potrebbe essere neo costituita o già esistente.
Se la beneficiaria è neo costituita, anche se dovesse avere ricavi già attesi, non deve versare gli acconti, perchè è nuova società, e, come tale, non è tenuta all’adempimento.
Abbiamo segnalato come la scissa debba invece continuare a versare gli acconti, ma nulla vieta che possa ridurli secondo il criterio ‘previsionale’. In effetti, è frequente che, a seguito di una scissione parziale, la scissa riduca il suo utile.
Si pensi al caso in cui la scindenda detenga immobili strumentali, da questa utilizzati direttamente, che assegna alla beneficiaria.
A seguito della scissione la beneficiaria dovrà locarli alla scissa.
La beneficiaria non paga acconti perché è nuova e la scissa ridurrà gli acconti perché avrà più costi (il costo dell’affitto).
È di tutta evidenza che l’operazione è tanto più conveniente quanto più a ridosso dell’inizio dell’anno viene implementata.
Potrebbe anche accadere che la beneficiaria sia già esistente. In questo caso l’obbligo degli acconti non viene meno in capo ad essa: tuttavia la stessa potrà determinarli con il criterio storico tenendo conto solo dell’utile da essa prodotto in precedenza e senza avere riguardo alla nuova fetta di utile che arriva dalla scissa.
A diverse conclusioni si giunge in ipotesi di scissione totale. In questo caso la scissa sparisce a seguito dell’operazione e l’articolo 173, comma 5 prevede che le beneficiarie dovranno versare gli acconti in proporzione ai patrimoni contabili ricevuti.
Viene in sostanza meno l’esonero legato al primo anno di attività. Ad ogni buon conto, rimane comunque il fatto che le beneficiarie potrebbero sempre ridurli tenendo conto del criterio previsionale.
Si ipotizzi, per fare un caso concreto, che la scissione abbia effetto nel mese di marzo 2020. Se la scissione è parziale a favore di una beneficiaria neo costituita, questa sarà esonerata dal versamento degli acconti.
L’obbligo continuerà a permanere in capo alla scissa. Si supponga che l’acconto ammonti a 100. La scissa lo verserà nelle due rate di giugno/luglio e novembre.
Rimane ferma la possibilità di ridurlo con il metodo previsionale. L’utile della scissa infatti potrebbe risultare più basso, in quanto la stessa deve pagare il canone di locazione per l’utilizzo degli immobili della beneficiaria.
Potrebbe altresì capitare che alla beneficiaria sia stato attribuito un ramo di azienda e quindi una fetta di profitti cui la scissa deve rinunciare.
Diversamente, in ipotesi di scissione totale, la scissa non è in grado di pagare gli acconti in quanto si estingue senza un processo di liquidazione.
L’onere, pertanto, incombe alle due beneficiarie, anche se le stesse sono neocostituite.
In questo caso l’obbligo di versare l’acconto di 100 viene spalmato tra le due beneficiarie in proporzione ai patrimoni contabili ricevuti.
Si supponga che la beneficiaria Beta riceva il 90% del patrimonio della scissa. Beta dovrà versare un acconto di 90. Si supponga, invece, che la beneficiaria Gamma riceva il restante 10% del patrimonio. La stessa sarà tenuta a versare gli acconti in misura di 10.
Anche in questo caso entrambe le società possono ridurlo con il metodo previsionale.