Rettifica dell’originaria richiesta di rimborso del credito Iva
di Federica FurlaniCon la risposta n. 231 del 30 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la tematica circa la possibilità di rettificare un’originaria richiesta di rimborso del credito Iva esplicitata nel modello Iva attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa.
In particolare, un contribuente, dopo aver presentato il modello Iva 2017 relativo al periodo d’imposta 2016, suddividendo il credito Iva emerso in una parte da riportare in detrazione/compensazione e una parte chiesta a rimborso, chiede di poter revocare la scelta originariamente effettuata imputando l’intero credito Iva come credito da utilizzare in detrazione/compensazione presentando una dichiarazione integrativa del modello Iva 2017.
L’Agenzia, nel formulare la risposta, ha innanzitutto evidenziato che la possibilità di rettificare la richiesta di rimborso era già stata affrontata con le circolari 17/E/2011, 25/E/2012 e 35/E/2015, che ne avevano chiarito l’ammissibilità attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine di cui all’articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo: “laddove il contribuente voglia modificare l’originaria domanda di restituzione, deve presentare una dichiarazione integrativa, ai sensi del citato articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. 322 del 1998, sia che voglia ridurre l’ammontare del credito chiesto a rimborso, come chiarito con la citata circolare n. 25/E del 2012 (quesito b)), sia che voglia chiedere un rimborso maggiore di quello indicato in dichiarazione (quesito c)) ” (circolare 35/E/2015).
Successivamente ai documenti di prassi sopra citati, come noto, l’articolo 5 D.L. 193/2016 ha modificato il comma 8 dell’articolo 2 D.P.R. 322/1998, il quale, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2016, non distingue più tra dichiarazione “a favore” del contribuente e dichiarazione “a sfavore”.
Il termine di presentazione della dichiarazione integrativa è unico in entrambi i casi e coincide con il termine per l’accertamento (articolo 57 D.P.R. 633/1972).
L’effetto riflesso di tale importante equiparazione tra integrativa a favore e integrativa a sfavore è l’allungamento dei termini per porre rimedio ad errori od omissioni che hanno determinato il versamento di maggiori imposte o l’emersione di minori crediti.
Peraltro, sebbene il citato articolo 8 nulla disponga in merito alla possibilità di variare la scelta originariamente effettuata dal contribuente circa la modalità di utilizzo del credito Iva, l’Agenzia è dell’avviso che la stessa sia da considerare ammessa.
Ritiene pertanto che il contribuente/istante possa modificare la scelta dell’utilizzo del credito Iva, originariamente manifestata nella dichiarazione Iva 2017, relativa al periodo d’imposta 2016, da rimborso a detrazione/compensazione, rispettando queste condizioni:
- il rimborso non deve essere stato ancora eseguito;
- deve presentare una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 D.P.R. 633/1972. A tal proposito ricordiamo che, a decorrere dagli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno (in precedenza quarto) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del settimo anno (in precedenza quinto) successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;
- deve indicare il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa.
In particolare va compilato il quadro VN del modello Iva, riservato ai soggetti che presentano dichiarazioni integrative oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa. Nel quadro VN andrà infatti indicato l’anno al quale si riferisce la dichiarazione integrativa presentata (nel caso trattato “2016”) e l’importo del credito, originariamente chiesto a rimborso, che potrà essere utilizzato in compensazione attraverso il modello F24, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
L’importo indicato nel quadro VN, colonna 3, va poi riportato nel rigo VL11 concorrendo a determinare il saldo annuale Iva.