5 Agosto 2020

La presentazione del 730 e i termini di conguaglio

di Clara PolletSimone Dimitri
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La dichiarazione dei redditi 730/2020 può essere presentata nei termini entro il 30 settembre ed i centri di assistenza fiscale trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte entro il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto oppure entro il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre. Per le dichiarazioni integrative, la trasmissione all’Agenzia delle entrate avviene entro il 10 novembre di ciascun anno.

L’Agenzia delle entrate provvede a rendere disponibili ai sostituti d’imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, le comunicazioni.

Per i sostituti d’imposta che non abbiano richiesto l’abilitazione alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui al comma 3, dell’articolo 3 D.P.R. 322/1998 e successive modificazioni, preventivamente indicato dal sostituto d’imposta all’Agenzia delle entrate. Tale facoltà è riconosciuta anche ai sostituti d’imposta abilitati alla trasmissione telematica.

La scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve essere trasmessa in via telematica, entro il 16 marzo dell’anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF unitamente alle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter, D.P.R. 322/1998.

L’elaborazione dei prospetti di liquidazione determina il momento in cui vengono effettuate le operazioni di conguaglio.

Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.

Se il sostituto d’imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell’importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d’imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto.

Nel caso che anche l’ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d’acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d’imposta.

Gli enti che erogano pensioni effettuano, a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione, le operazioni di conguaglio e versano le imposte nei termini previsti per il versamento delle ritenute.

Nell’ambito dei conguagli derivanti dall’assistenza fiscale di cui all’articolo 19, comma 1, D.M. 164/1999, l’Agenzia delle entrate, nelle Faq pubblicate sul sito, conferma che sugli importi a debito, nel primo mese di conguaglio, non devono essere applicate sanzioni o interessi.

Nel caso di conguaglio a seguito della rettifica di un 730 precedentemente trasmesso che determina un maggior debito d’imposta dovranno essere applicati sull’importo dovuto gli interessi, nella misura dello 0,40% mensile, oltre alla sanzione per il tardivo versamento che si renderà applicabile nei confronti dell’autore della violazione (sanzione ridotta se si usufruisce del ravvedimento operoso). Se la retribuzione è insufficiente le trattenute operate dal sostituto d’imposta dovranno essere effettuate nei mesi successivi applicando l’interesse dello 0,40% mensile per il differito pagamento. La somma suddetta è trattenuta dalla retribuzione e versata in aggiunta alle somme cui afferisce.

L’importo della seconda o unica rata di acconto è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente, la parte residua maggiorata dagli interessi previsti per il differimento dei pagamenti delle imposte sui redditi, è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. In caso di ulteriore incapienza, il sostituto comunica al contribuente l’ammontare del debito residuo che lo stesso deve versare.

I contribuenti che scelgono di non effettuare il secondo o unico acconto o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3 (avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettere b) e c), D.L. 69/1989, convertito con modificazioni dalla legge 154/1989) lo comunicano al sostituto d’imposta, determinando, sotto la propria responsabilità, l’importo delle somme che ritengono dovute con apposita comunicazione da presentare al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre.