7 Agosto 2020

Superbonus: asseverazioni e visto di conformità. Uno schema di sintesi

di Euroconference Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Per poter beneficiare del c.d. superbonus del 110% si rende necessario rispettare gli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni riconosciute a fronte degli interventi di efficientamento energetico e antisismici.

Sono inoltre richiesti i seguenti adempimenti:

  • ai fini sia dell’utilizzo diretto in dichiarazione del superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto è necessario richiedere l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato (in caso di interventi di efficientamento energetico), ovvero l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza (in caso di interventi antisismici),
  • ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al superbonus, è necessario richiedere il visto di conformità, il quale può essere rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Nello specifico, le asseverazioni di cui al primo punto devono attestare quanto segue:

  • per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione deve dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e che le spese sostenute sono congrue in relazione agli interventi agevolati effettuati,
  • per gli interventi antisismici l’asseverazione deve attestare l’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al D.M. 28.02.2017 n. 58, nonché la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Fermo restando quanto appena esposto, dunque, è affidato all’Agenzia delle entrate il compito di disciplinare le modalità per effettuare l’opzione per la cessione o lo sconto sul corrispettivo, mentre il Ministero dello Sviluppo Economico è chiamato ad emanare due provvedimenti:

  • il primo (c.d. “Decreto Requisiti tecnici”), previsto dall’articolo 14, comma 3-ter, D.L. 63/2013, è relativo alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Con lo stesso decreto sono poi individuate le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione che saranno eseguiti dall’Enea;
  • il secondo (c.d. “Decreto Asseverazioni”), previsto dal Decreto Rilancio, definisce le modalità di trasmissione e il relativo modulo delle asseverazioni da inviare ai vari organi competenti, tra cui l’Enea.

Quest’ultimo decreto, “Decreto Asseverazioni”, è stato firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, nella giornata di martedì 5 agosto.

Il Decreto Asseverazioni riporta, in allegato, i modelli di asseverazione che dovranno essere redatti dai tecnici.

Più precisamente, il decreto in esame prevede due allegati:

  • all’allegato 1 viene fornito il modulo tipo dell’asseverazione da rilasciare alla conclusione dei lavori,
  • all’allegato 2 vengono richiamati gli elementi essenziali dell’asseverazione da rilasciare con riferimento a singoli stati di avanzamento lavori. L’asseverazione, infatti, lo si ricorda, può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato. Gli stati avanzamento lavori non possono essere più di due per ciascun intervento: l’asseverazione di cui all’allegato 2, pertanto, può essere presentata non più di due volte per ciascun intervento, e deve comunque essere seguita, dopo il termine dei lavori, dall’asseverazione relativa ai lavori conclusi.

Entrambi i modelli sono sviluppati nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dovranno essere compilati dai tecnici abilitati accedendo alla pagina web dell’Enea.

Nella giornata di ieri, 6 agosto, infine, è stata annunciata la sottoscrizione e la pubblicazione anche del decreto ministeriale sui requisiti del superbonus 110% (c.d. “Decreto Requisiti Tecnici”).