Il lavoro sportivo e l’Inail
di Guido MartinelliLa sezione lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17790 del 26.08.2020, ha ritenuto sussistere l’obbligo del pagamento del premio Inail per le funzioni operative svolte dal Presidente e dal vicepresidente di una associazione sportiva, entrambi associati.
I Giudici di merito avevano ritenuto che la fattispecie in esame rientrasse tra quelle comprese nell’obbligo assicurativo previste al n. 7 dell’articolo 4 del D.P.R. 1124/1965 (“i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera …”) e che la finalità sportiva dilettantistica dovesse essere perseguita con modalità “tali da far emergere l’assenza di interessi economici lucrativi o di guadagno”.
Nel caso di specie i Giudici di Appello avevano valutato che sussistessero le condizioni di esposizione al rischio infortuni e che le attività svolte rientravano nel concetto ampio di sport.
Ma la finalità sportiva dilettantistica, che avrebbe consentito l’utilizzo della disciplina sui compensi sportivi classificati come redditi diversi (articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir), doveva essere perseguita “con modalità tali da far emergere l’assenza di interessi economici lucrativi o di guadagno”; presupposti che non si rilevavano nel caso di specie.
La Suprema Corte ha confermato che il diritto alle agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico non dipendono dall’elemento formale della veste giuridica assunta ma “dall’effettivo svolgimento di attività senza fini di lucro”.
I giudici di legittimità evidenziano il rilievo contenuto nella sentenza della Corte di merito laddove ha evidenziato che la verifica dell’assenza di interessi economici e lucrativi “e più genericamente di guadagno patrimoniale sottesi all’attività stessa” dovrà essere svolta con particolare attenzione nell’ambito di organizzazioni che si occupino di attività di mera cura dell’esercizio fisico, come tali gestibili “anche in forma spiccatamente commerciale”.
Da ciò ne fanno conseguire il rigetto definitivo della opposizione contro il pagamento del premio che l’Inail pretendeva dal presidente della associazione e dal suo vice.
Ricordiamo che, in merito, si era avuta, in data 11 luglio 2000, una prima istruzione operativa da parte dell’ente assicuratore, vigente il vecchio testo dell’articolo 25, comma 4, L. 133/1999, ove, richiamando la precedente circolare n. 121/00 dell’Inps, riteneva che, con decorrenza 1° gennaio 2000, potesse comunque configurarsi, in presenza di compensi sportivi, fattispecie di collaborazioni coordinate e continuative, in particolare per la parte di compenso eccedente quella esente sotto il profilo fiscale.
È solo con la comunicazione del 2 maggio 2001 che l’istituto prende atto della natura di redditi diversi dei compensi sportivi e che, pertanto, i percettori “non possono più ritenersi assoggettati all’assicurazione antinfortunistica prevista per i lavoratori parasubordinati” dall’articolo 5 D.Lgs. 38/2000.
L’ente conferma, comunque, con le medesime istruzioni, che nell’ipotesi di lavoratori che operino per una associazione o società sportiva dilettantistica con rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa di carattere non sportivo, l’obbligo assicurativo continuerà a trovare applicazione nelle forme ordinarie previste per i dipendenti o per i parasubordinati.
Presto, però, il mondo dello sport, oltre che nei casi sopra previsti, si dovrà ricominciare a confrontare con l’Inail.
Infatti, le prime bozze del nuovo testo unico sullo sport, contenente i decreti delegati di cui alla L. 86/2019 che sono circolate (siamo al testo del 07.08.2020) dedica, nella parte terza, titolo primo, un articolo (al momento, 119) che rubrica, per l’appunto “assicurazione contro gli infortuni”.
Viene dunque stabilito che i lavoratori subordinati sportivi (che alla luce delle disposizioni della bozza in esame potranno essere sia professionisti che dilettanti) siano soggetti a copertura Inail “anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche”.
Analogo obbligo sorgerà in capo “ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa” nel rispetto del citato articolo 5 D.Lgs. 38/2000.
L’articolo chiude con un comma che credo sarà oggetto di notevoli contrasti sia sotto il profilo del merito che della legittimità.
Viene infatti previsto che la competenza per le coperture assicurative previste dall’articolo 51 L. 289/2002 per gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva amatoriale (che al momento, in modo sicuramente semplicistico, individuiamo in tutti coloro che per le loro attività sportive dilettantistiche percepiscono meno di diecimila euro l’anno), ossia le coperture oggi effettuate da FSN, DSA ed EPS con il tesseramento, sia dell’Inail.
Forse i motivi per i quali a suo tempo fu chiusa la Sportass sono stati oggi dimenticati, con buona pace della concorrenza e del libero mercato.