La compliance del quadro RW per i conti chiusi in Austria nel 2015 e 2016
di Ennio VialLa detenzione da parte di persone fisiche fiscalmente residenti in Italia di conti all’estero è oggetto di monitoraggio nel quadro RW. In questi ultimi periodi sono giunti a diversi contribuenti italiani un invito alla presentazione di documenti in relazione a posizioni detenute in Austria nelle annualità 2014, 2015 e 2016.
L’elemento comune a queste richieste è rappresentato dalla presenza di un conto (o comunque di una relazione bancaria) in Austria e la chiusura della stessa nelle annualità menzionate prima.
Va, innanzitutto, segnalato che, questi inviti o questionari non precludono in alcun modo il ravvedimento operoso che è certamente possibile se, all’epoca, il contribuente aveva presentato il Modello Unico o il Modello 730. Il ravvedimento è invece precluso in caso di omessa dichiarazione.
Innanzitutto, bisogna segnalare che l’Austria non è, a questi fini, considerato un paese paradisiaco in quanto lo stesso non rientra nelle black list di cui al D.M. 21.11.2001 o del D.M. 4.5.1999.
Ciò comporta una serie di conseguenze. In particolare, in relazione alla misura delle sanzioni si segnala che:
- il minimo edittale della sanzione per il quadro RW è del 3%;
- la sanzione per infedele dichiarazione è del 90% ma, trattandosi di redditi prodotti all’estero, la stessa deve essere aumentata di un terzo;
- l’aumento di un terzo opera anche per Ivie ed Ivafe.
Il fatto che l’Austria non sia annoverata tra i paradisi fiscali comporta che, attualmente, le annualità ancora aperte risalgono al 2014 per quanto concerne il quadro RW e al 2015 per quanto concerne i redditi.
Se la dichiarazione relativa all’anno 2014 non dovesse essere stata presentata, l’annualità è ancora aperta ai fini dell’accertamento dei redditi. L’omessa presentazione, tuttavia, determina, come già segnalato, l’impossibilità di procedere al ravvedimento.
Il ravvedimento operoso determina una riduzione delle sanzioni. Per le annualità 2014, 2015 e 2016 le sanzioni vanno ridotte ad un sesto.
Per quanto concerne il 2014 il contribuente presenterà la dichiarazione con il quadro RW aggiornato. La sanzione del 3% viene ridotta allo 0,5%. Per il 2014 sono prescritte le imposte sui redditi, nonché l’Ivie e l’Ivafe che si accertano con le stesse regole delle imposte sui redditi.
Per il 2015 ed il 2016, oltre alla sanzione dello 0,5% in relazione al quadro RW si dovranno pagare anche le imposte sui redditi, l’Ivie e l’Ivafe, con gli interessi calcolati al tasso legale, e le sanzioni per infedele dichiarazione nella misura del 20%.
Il minimo edittale del 90% va aumentato di un terzo e ridotto ad un sesto. Le sanzioni per tardivo versamento sono assorbite da quella per infedele dichiarazione.