7 Settembre 2020

Esenzione del saldo Imu per i settori del turismo e dello spettacolo

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Al fine di agevolare alcuni settori particolarmente colpiti dagli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore ha previsto l’esenzione dalla seconda rata dell’Imu per il periodo d’imposta 2020 per gli immobili utilizzati nell’ambito dell’attività d’impresa.

In particolare, l’articolo 78 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020) prevede che sono esentati dal versamento del saldo Imu 2020 gli:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività   ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Tuttavia, l’esenzione dal versamento del saldo Imu 2020 è prevista nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».

Oltre a quanto sopra, l’articolo 78, comma 3 del Decreto Agosto prevede la non debenza dell’Imu per i periodi d’imposta 2021 e 2022 in relazione agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Anche in questo caso occorre sottolineare come l’efficacia di tale disposizione sia subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Quindi, in relazione a tali tipologie di immobili (nel rispetto dei limiti e delle condizioni sopra viste), il versamento della seconda rata dell’Imu per il periodo d’imposta 2020 previsto, ai sensi dell’articolo 1, comma 762, primo periodo, Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), per il 16 dicembre 2020 non è dovuto.

Tale agevolazione si pone in continuità con la previsione dell’articolo 177 del Decreto Rilancio, con cui era stata prevista l’esenzione dal versamento della prima rata Imu per il periodo d’imposta 2020 per gli:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti le attività di allestimento di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni (tale disposizione è stata introdotta in sede di conversione del Decreto Rilancio).

Quindi dal combinato disposto delle disposizioni agevolative previste dall’articolo 78 del Decreto Agosto e dall’articolo 177 del Decreto Rilancio emerge il seguente quadro relativamente alla debenza dell’Imu per il periodo d’imposta 2020:

ESENZIONE IMU PER TUTTO IL 2020

ESENZION IMU SOLO SECONDA RATA 2020

ESENZIONE IMU 2021 e 2022

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti le attività di allestimento di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.