7 Settembre 2020

Bonus sanificazione 2020, oggi il termine per l’invio delle spese ammissibili

di Gioacchino De Pasquale
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La scheda di FISCOPRATICO

Entro oggi, 7 settembre, ai fini della fruizione del credito d’imposta (ex articolo 125 D.L. 34/2020) per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale nonché di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti, è necessario presentare la comunicazione delle spese ammissibili, tramite l’apposito modello approvato con il Provvedimento del 10.07.2020.

Possono fruire dell’agevolazione gli esercenti attività d’impresa, arti e professione e gli enti non commerciali, senza alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottato dai soggetti beneficiari; di conseguenza, il credito d’imposta è fruibile anche dai soggetti in regime forfetario, dai soggetti in regime di vantaggio nonché dagli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.

La L. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 ha esteso l’ambito applicativo del credito d’imposta, rendendo fruibile anche per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, a condizione che rientrino nell’apposita banca dati delle strutture ricettive/immobili destinati alle locazioni brevi (previsto dall’articolo 4 D.L. 50/2017). Si tratta, in sostanza, dell’attività del cd. “B&B”, cioè di quelle attività che attribuiscono un reddito da attività commerciale non abituale essendo escluse le mere “locazioni” (che attribuiscono un reddito fondiario).

Per quanto riguarda le spese ammissibili, come chiarito prima dalla circolare 9/E/2020 e, successivamente, dalla circolare 20/E/2020, vi rientrano rispettivamente:

  • sanificazione ambienti di lavoro – s’intendono attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica Covid-19. Tale risultato deve essere certificato da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione;
  • i dispositivi di protezione, che sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Inoltre, per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, è stato chiarito che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Da un punto di vista operativo, la fruizione dell’agevolazione in questione richiede la presentazione di apposita comunicazione, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del 10.07.2020.

Tale modello prevede, relativamente alle spese ammissibili, l’indicazione di due distinti dati:

  • l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione, e quindi fino al 31.08.2020;
  • l’importo delle spese che si prevede di sostenere dal 01.09.2020 al 31.12.2020; si tratta in questo caso di un dato presuntivo, che dovrebbe essere possibile modificare post 31.12.2020 secondo procedure che l’Agenzia deve ancora definire (è probabile che venga data la possibilità di presentare un nuovo modello post 31.12.2020).

Dopo la presentazione della comunicazione viene rilasciata, entro 5 giorni, la ricevuta attestante la sua presa in carico o lo scarto motivato. La ricevuta viene resa disponibile, nell’area riservata del sito dell’Agenzia, al soggetto che inviato la comunicazione.

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese agevolabili sostenute nel 2020, nel limite massimo di 60.000 euro.

Considerato che per tale agevolazione è previsto un limite complessivo di spesa pari a 200 milioni di euro, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito potenzialmente fruibile, l’Agenzia delle Entrate determinerà l’effettivo credito spettante rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesto risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

L’utilizzo del credito d’imposta è possibile, in relazione alle spese effettivamente sostenute:

  • nel Modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020;
  • in compensazione tramite modello F24, da presentare tramite i servizi telematici a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (previsto entro l’11.09.2020) che definisce l’effettivo credito spettante.

Oltre all’utilizzo diretto del credito, è possibile procedere, entro il 31 dicembre 2021, alla sua cessione, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

In tale caso, sarà necessario effettuare apposita comunicazione della cessione del credito d’imposta per la sanificazione da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile.