9 Settembre 2020

Saldo e acconto Irap non dovuto per gli enti non commerciali

di Stefano Rossetti
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 24 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), con la finalità di finanziare (in maniera indiretta) le imprese e i lavoratori autonomi, ha previsto, in presenza di precise condizioni, la non debenza del saldo Irap 2019 e della prima rata di acconto in relazione al periodo d’imposta 2020.

Sotto il profilo soggettivo la disposizione interessa:

  • i soggetti che esercitano attività di impresa;
  • gli esercenti arti e professioni;

che nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del citato Decreto (periodo d’imposta 2019 per i soggetti solari) hanno conseguito ricavi e/o compensi non superiori a 250.000.000 euro.

Il suddetto limite deve essere verificato con riferimento:

Lo stesso articolo 24 D.L. 34/2020 prevede, inoltre, delle esclusioni sulla base dell’attività esercitata dai contribuenti ed in particolare, stabilisce che sono esclusi dalla fruizione dell’agevolazione:

  • le imprese che esercitano attività assicurativa;
  • le amministrazioni pubbliche;
  • gli intermediari finanziari;
  • le società di partecipazione ex articolo 162-bis del Tuir.

Tra i soggetti esclusi non figurano gli enti non commerciali che conseguentemente rientrano tra i destinatari dell’agevolazione in commento, come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 25/E/2020 quesito 1.1.

Tale soluzione, assolutamente condivisibile a parere di chi scrive, si fonda sul principio secondo cui le norme agevolative sono interpretate in senso letterale e, nel caso specifico, gli enti non commerciali non sono espressamente richiamati tra i soggetti esclusi, tant’è che la stessa Amministrazione finanziaria afferma che le “disposizioni introdotte con l’articolo 24 hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati”.

Pertanto, in assenza di una espressa esclusione normativa, operata per altre categorie di soggetti, la disciplina ex articolo 24 D.L. 34/2020 si rende applicabile anche in relazione agli enti privati non commerciali, sia nell’ipotesi in cui gli stessi svolgano, oltre all’attività istituzionale non commerciale, anche un’attività commerciale (in modo non prevalente o esclusivo), sia nell’ipotesi in cui detti enti non svolgano alcuna attività commerciale.

Tuttavia, sono da operare dei distinguo, come chiarito dall’Amministrazione finanziaria con la citata circolare.

Nel documento di prassi è stato chiarito che, in relazione all’attività commerciale esercitata, l’ente deve determinare l’Irap con il metodo “commerciale” (articolo 10, comma 2, o articolo 5 D.Lgs. 446/1997) e può usufruire dell’esonero dal versamento del saldo dell’Irap relativo al periodo d’imposta 2019 e della prima rata dell’acconto dovuto per la medesima imposta in relazione al periodo d’imposta  2020,  al  verificarsi  delle  condizioni  (relative  al  limite  di  ricavi  conseguiti) previste dal richiamato articolo 24 per i soggetti esercitanti attività d’impresa.

In relazione all’attività di tipo non commerciale (svolta in via esclusiva e/o prevalente), le previsioni recate dalla disposizione in esame trovano applicazione con riferimento all’Irap determinata dall’ente con il metodo “retributivo” ai sensi dell’articolo 10, comma 1, D.Lgs. 446/1997.

In tal caso, relativamente all’attività non commerciale svolta, non troveranno applicazione i parametri relativi ai ricavi e compensi conseguiti, considerato che l’applicazione di detti parametri presuppone lo svolgimento di un’attività di impresa o l’esercizio di arti e professioni.

Sempre nel richiamato documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che quanto sopra visto non vale per gli enti non commerciali pubblici che determinano la base imponibile Irap ai sensi dell’articolo 10-bis D.Lgs. 446/1997 ; in tale caso, infatti, per espressa previsione normativa tali soggetti sono esclusi dalla fruizione dell’agevolazione prevista dall’articolo 24 del Decreto Rilancio.

Si propone il seguente prospetto di riepilogo.

  Enti non commerciali pubblici Enti non commerciali privati
Attività commerciale Attività non commerciale
Agevolazione ex articolo 24 del Decreto Rilancio NON FRUIBILE, in quanto determinano la base imponibile ai sensi dell’articolo 10-bis D.Lgs. 446/1997 e quindi espressamente esclusi. FRUIBILE, l’unico limite di cui l’ente deve avere riguardo è quello relativo ai ricavi conseguiti nel periodo d’imposta precedente che non devono superare euro 250.000.000. FRUIBILE, in questa ipotesi non vi sono limiti da rispettare in quanto l’ente determina la base imponibile con il metodo retributivo.