È ammissibile l’appello non proposto nei confronti di tutte le parti
di Angelo GinexIl processo tributario può svolgersi in maniera litisconsortile, ovvero con la presenza di più parti.
Come noto, infatti, l’articolo 14 D.Lgs. 546/1992 prevede un’apposita disciplina in materia, distinguendo tra cause inscindibili o tra loro dipendenti e cause scindibili.
L’inscindibilità della posizione giuridica soggettiva comporta la sussistenza del litisconsorzio necessario, con la conseguenza che la lite deve necessariamente svolgersi con la presenza di tutti i litisconsorti. È il caso, a titolo esemplificativo, dell’impugnazione di atti impositivi notificati a società di persone in relazione a debiti tributari imputati per trasparenza.
Viceversa, la scindibilità va riferita alle ipotesi di litisconsorzio facoltativo, e cioè a quella pluralità di rapporti che, seppur connessi tra loro, restano distinguibili e separabili. Si pensi, ad esempio, alle cause connesse per riunione e alle obbligazioni solidali non interdipendenti o aventi la stessa fonte generatrice.
Nel caso specifico del giudizio di appello, l’articolo 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992 stabilisce che l’impugnazione deve essere proposta nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio precedente. Sotto un profilo pratico, ciò significa che il ricorso in appello deve essere notificato a mezzo PEC a tutte le parti che si sono costituite nel giudizio di primo grado.
In sede di gravame, quindi, è possibile che si configurino delle situazioni di “litisconsorzio processuale”, nel senso che l’impugnazione deve essere proposta nei confronti di tutti i soggetti che hanno acquisito la qualità di parte in primo grado, a prescindere dalla sussistenza del litisconsorzio necessario.
Circa gli effetti della mancata notifica del ricorso in appello a tutte le parti costituite in primo grado, si rinvengono diverse pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, le quali hanno dibattuto segnatamente su due questioni controverse: la nullità del giudizio e l’inammissibilità del gravame.
Per quanto concerne l’ipotesi dell’inammissibilità del gravame, la giurisprudenza di merito ha talvolta sostenuto, in maniera per nulla condivisibile, che, ai sensi dell’articolo 53 D.Lgs. 546/1992, l’appello non proposto nei confronti di tutte le parti di primo grado è inammissibile, a meno che le parti non destinatarie della notifica si costituiscano spontaneamente (cfr., CTR Lombardia, sent. 3.2.1012, n. 13; CTR Piemonte, sent. 26.10.2009, n. 67).
Al contrario, recentemente, la Corte di Cassazione, così come desumibile dal dettato normativo, ha correttamente osservato che: «l’assenza di prova della notifica nei confronti di un litisconsorte necessario qual è l’ente impositore, quanto meno sotto il profilo processuale, è idonea a determinare la nullità della notificazione e, quindi, la mancata impugnazione della sentenza della CTP nei suoi confronti, ma non già l’inammissibilità dell’appello tempestivamente introdotto con la regolare notificazione nei confronti dell’altro litisconsorte; la mancata impugnazione nei confronti di un litisconsorte necessario, infatti, non implica l’inammissibilità del gravame: per giurisprudenza assolutamente pacifica, la tempestiva impugnazione nei confronti dell’altro o degli altri litisconsorti conserva l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e impone al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso (Cass. n. 8065 del 21/03/2019; Cass. n. 27927 del 31/10/2018; Cass. n. 19910 del 27/07/2018; Cass. n. 18364 del 31/07/2013; Cass. n. 11552 del 14/05/2013; Cass. n. 3071 del 08/02/2011)».
In via di estrema sintesi, tale indirizzo ritiene applicabili le norme codicistiche in tema di litisconsorzio nelle fasi di gravame, evidenziando come l’articolo 331 c.p.c. disciplini un meccanismo processuale che sana, se applicato in modo corretto, ogni eventuale vizio di instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti delle cause inscindibili, a prescindere da come sia stato strutturato l’atto introduttivo del gravame.
Ergo, in tali ipotesi, l’omessa notifica dell’impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sull’ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ed inoltre è il giudice tributario che deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso.
Peraltro, non vi è dubbio che le esigenze del processo litisconsortile debbano essere interpretate a tutela del diritto di difesa proprio del litisconsorte pretermesso, nel senso della recuperabilità del processo anche nei suoi confronti, perfino ove sia stato del tutto trascurato nella formazione del relativo atto introduttivo.
Con riferimento poi alla nullità del giudizio, si è affermato che non basta la materiale presenza di una parte nel giudizio di primo grado a rendere indispensabile la sua presenza anche in appello (cfr., Cass. sent. 2.9.2004, n. 17698); in tal senso, è stato altresì affermato che l’inosservanza della prescrizione contenuta nel citato articolo 53 non comporta necessariamente la nullità del procedimento, in quanto le nullità processuali devono essere dichiarate tali dalla legge (cfr., Cass. sent. 3.10.2008, n. 24607).
Più recentemente, invece, si è correttamente affermato che nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti determina la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, laddove il giudice non abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa (cfr., Cass. ord. 30.10.2018, n. 27616).