Costituzione del compendio unico mortis causa
di Luigi ScappiniL’Agenzia delle entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 396, pubblicata ieri, 23 settembre si è occupata di definire le tempistiche entro le quali deve essere manifestata la volontà di costituire il vincolo di indivisibilità sui terreni attraverso la costituzione del c.d. compendio unico in ipotesi di provenienza dei terreni mortis causa.
Il Legislatore da sempre si è posto l’obiettivo di preservare la proprietà dei terreni (principio peraltro di matrice costituzionale) cercando, al contempo, di evitare una eccessiva polverizzazione che porterebbe a una diseconomia nella conduzione degli stessi.
A tal fine ha previsto una serie di norme di natura sia civilistica (ad esempio la prelazione agraria), sia fiscale (su tutte la c.d. piccola proprietà contadina).
Con L. 97/1994, inoltre, è stato introdotto un concetto di “minima unità colturale” applicabile, ai sensi dell’articolo 5-bis, ai trasferimenti di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali (IAP), ubicati in zone montane, che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo e a condurlo per un periodo di almeno 10 anni.
La disciplina trova(va) applicazione anche in relazione ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.
Tale previsione è stata estesa a tutto il territorio nazionale per mezzo dell’articolo 5-bis D.Lgs. 228/2001, come introdotto dall’articolo 7 D.Lgs. 99/2004.
Ma in cosa consiste il c.d. compendio unico?
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 5-bis D.Lgs. 228/2001 “Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni.”.
L’articolo 10 D.Lgs. 23/2011, con il quale è stato effettuato il riordino di tutte le agevolazioni esistenti in riferimento all’imposta di registro, ha previsto l’abrogazione, per quanto riguarda il compendio unico, sia nei territori delle comunità montane sia su tutto il territorio nazionale, in riferimento ai trasferimenti posti in essere a titolo oneroso a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Al contrario, la norma sussiste ancora per quanto riguarda, ad esempio, la costituzione del compendio unico per successione mortis causa.
Proprio di tale fattispecie si occupa la risposta all’istanza di interpello n. 396/2020; in particolare l’istante domandava le tempistiche, rispetto all’atto di successione, entro le quali deve avvenire la stipula dell’atto di costituzione del compendio unico.
Nel caso di specie, inoltre, essendo i terreni siti in Comuni montane, veniva chiesto se fossero sufficienti le attestazioni rese nella dichiarazione di successione.
L’Agenzia delle entrate, dopo aver ricostruito le norme regolatrici dell’agevolazione, fa presente, preliminarmente, che per richiedere l’agevolazione è necessario essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.
Per quanto attiene il momento entro il quale è necessario costituire il compendio unico, la norma di riferimento è il comma 11-bis, dell’articolo 5-bis D.Lgs. 228/2001, ai sensi del quale “La costituzione del compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell’atto di acquisto o di trasferimento”.
Nel caso di specie, essendo i terreni con i quali si intende costituire il compendio unico, provenienti mortis causa, si deve fare riferimento alla dichiarazione di successione.
Ne deriva che, entro la data di presentazione della dichiarazione di successione, è necessario poter dimostrare di possedere i requisiti richiesti per azionare le agevolazioni previste.
L’atto notarile, contenente l’impegno alla costituzione del compendio unico e la menzione del vincolo di indivisibilità, dovrà essere stipulato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione e allegato alla stessa.
Da ultimo, si ricorda che la costituzione del vincolo decennale soggiace alla sussistenza dell’estensione minima: conseguentemente, come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 21608/2016, si avrà solamente una decadenza parziale e non integrale in caso di cessione di parte del compendio che non comporta il venir meno del raggiungimento del livello minimo di redditività.