La diagnosi energetica: obbligo o opportunità
di Massimo Ravagnani – Gruppo FinserviceIl contributo di oggi verte sulla Diagnosi Energetica aziendale, o Bilancio Energetico, visto come un obbligo per alcuni soggetti, ma in realtà una grande opportunità per tutte le aziende.
Il quadro normativo di riferimento fa capo alla Direttiva Europea 2012/27/UE, recepita in Italia dal D.Lgs. 102/2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 Luglio 2014. In quell’occasione viene giustamente dato un ruolo “strategico” all’efficientamento del settore industriale come strumento cardine per il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell’Unione. Quella norma si è tuttavia scontrata con una percezione errata dell’efficientamento, con la necessità intrinseca, non sempre apprezzata, di prevedere programmi a lungo termine che ovviamente necessitino di investimenti consistenti.
Venendo ora ai soggetti obbligati, l’articolo 8 definisce: grandi imprese (comma 1) ed imprese a forte consumo di energia (energivore; comma 3). Sono escluse tutte le Amministrazioni pubbliche riportate negli elenchi ISTAT e le aziende che adottano un sistema di gestione dell’energia conforma alla norma UNI 50001.
Per ogni anno «n», è l’impresa stessa responsabile di verificare se ricade in una delle categorie sottoposte ad obbligo di diagnosi per l’anno di riferimento «n-1»; se per l’anno di riferimento l’Impresa è contemporaneamente Grande Impresa ed Impresa energivora, deve essere considerata Grande Impresa.
Come definito dal D.Lgs. 102/2014 viene definita grande impresa un’azienda con i seguenti requisiti: numero di dipendenti effettivi ≥ 250 e (fatturato annuo > 50 milioni di euro o attivo di bilancio annuo > 43 milioni di euro). Una Grande Impresa sarà soggetta all’obbligo di diagnosi per l’anno «n», quando le condizioni appena citate vengono rispettate per i due anni precedenti «n-1» ed «n-2».
Molta attenzione deve essere posta nel calcolo della dimensione, in quanto questa deve tenere conto delle collegate. Ad esempio, se un’azienda A possiede una partecipazione (tra il 25% ed il 50%) del 40% di un’azienda B, la dimensione di A da considerare sarà A+40%B. Nel caso in cui la partecipazione fosse superiore al 50% la dimensione da considerare diventa A+B.
Il secondo soggetto obbligato allo svolgimento della diagnosi sono le cosiddette Energivore, o aziende a forte consumo di energia. I loro elenchi sono regolarmente emanati ed aggiornati dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA–DM5/4/2013). Si tratta di aziende che, secondo il D.M. 5 aprile 2013 e sue successive modifiche, devono rispettare i seguenti requisiti:
- rientrare nelle attività elencate all’Allegato 3 ed all’Allegato 5 delle Linee Guide della Comunità Europea per gli Aiuti di Stato;
- avere un consumo medio annuo, sul triennio di riferimento, maggiore di 1mln di kWh;
- avere un’incidenza del prezzo dell’energia sul V.A.L. (Valore Aggiunto Lordo) superiore al 20%, oppure un’incidenza del prezzo dell’energia sul fatturato maggiore del 2%.
Dal 19 luglio 2016, le diagnosi redatte ai fini dell’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014 devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati: EGE Esperti in Gestione dell’Energia (secondo la UNI CEI 11339) oppure Società di Servizi Energetici ESCO (secondo la UNI CEI 11352).
Una diagnosi energetica è una valutazione sistematica di come venga utilizzata l’energia dal punto in cui essa viene acquisita al suo punto di utilizzo finale: identifica come l’energia viene gestita e consumata, ovvero:
- come e dove l’energia entra nell’impianto, stabilimento, sistema o parte di attrezzatura;
- dove essa venga distribuita ed usata;
- come venga convertita tra i punti di ingresso ed i suoi utilizzi;
- come essa possa essere utilizzata in modo più efficace ed in modo più efficiente;
- contiene possibili interventi di efficientamento.
La Diagnosi deve essere redatta in modo conforme ai dettami dell’allegato 2 del D.Lgs. 102/2014; deve essere aggiornata, quindi rifatta, ogni 4 anni ed Il rapporto deve essere obbligatoriamente caricato sul portale dell’ENEA «Audit.102».
In un contesto in cui i dati ci dicono che più del 70% delle aziende utilizza oltre il 40% dell’energia consumata al di fuori delle ore considerate produttive, lo svolgimento di una Diagnosi Energetica è una grande opportunità; contestualmente all’installazione di un sistema di monitoraggio dei consumi permette una riduzione dei costi energetici che può raggiungere anche il 30% su base annua.
Ma veniamo alle novità introdotte dal D.Lgs. 73 del 14 luglio 2020. Il Governo italiano ha aggiornato le norme per l’efficienza energetica, armonizzandole alla direttiva UE più recente, la 2018/2002. L’obiettivo è quello di promuovere e migliorare l’efficienza energetica per raggiungere entro il 2030 ambiziosi traguardi di risparmio energetico, un’indicazione messa al primo posto dalla normativa comunitaria.
Per quanto riguarda l’argomento diagnosi energetiche le novità non sono così impattanti ma vanno sicuramente considerate:
- oltre alla sanzione (da 4.000€ a 40.000€, già introdotta nel 2014) viene introdotta un’ulteriore sanzione da 1.500€ a 15.000€, qualora l’azienda inadempiente non presenti la diagnosi entro il termine di 90gg prescritto dal MISE;
- dall’obbligo di diagnosi energetica vengono escluse le grandi imprese che hanno consumi energetici complessivi annui sotto i 50 TEP (circa 250.000kWh). Un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico stabilirà quale documentazione trasmettere per dimostrare questo requisito.
- le imprese a forte consumo di energia (che ricadono nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017) dovranno (anche se non grandi) dare attuazione ad almeno uno (non tutti) degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi, oppure adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 nei 4 anni che intercorrono tra le diagnosi. Se ciò non viene fatto, la sanzione va da 1.000 a 10.000 euro.
La diagnosi energetica è senza dubbio il primo indispensabile passo verso un uso efficace, efficiente ed ecosostenibile dell’energia.