1 Ottobre 2020

Il futuro del Codice della crisi e dell’insolvenza delle imprese

di Massimo Buongiorno
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La scheda di FISCOPRATICO

Il 14 febbraio 2019 veniva pubblicato, dopo un lungo iter legislativo, in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs 14/2019, contenente il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza delle Imprese e un insieme di norme necessarie a garantirne il funzionamento.

Da allora molto si è scritto e discusso in merito alle novità che esso conteneva e all’impatto che avrebbero avuto sul comportamento delle imprese.

Il legislatore aveva previsto un lungo percorso per la piena applicazione delle nuove norme, che richiedevano un insieme di supporti tecnici ed anche organizzativi di non poco conto, che doveva concludersi il 15 agosto 2020, diciotto mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tale percorso si è però dimostrato assai tormentato e ad ostacoli, tanto da suscitare non pochi dubbi in merito al risultato finale, per cui val la pena richiamare, in sintesi, i diversi passaggi.

Il 16 marzo 2019 sono entrate in vigore le modifiche al codice civile.

I cambiamenti più critici riguardano i nuovi obblighi in capo agli amministratori/imprenditori per dotarsi delle misure necessarie per prevenire la crisi e l’ampliamento dell’obbligo di revisione per le srl con la modifica dell’articolo 2477 cod. civ..

Proprio quest’ultima norma è stata oggetto di un “balletto” che ha portato a continue modifiche e ripensamenti.

Tali modifiche hanno riguardato in primo luogo la misura delle soglie, che da 2 milioni di euro per attivo e ricavi e 10 dipendenti è salita rispettivamente a 4 milioni e 20 dipendenti, con una significativa riduzione della platea di interessanti.

La seconda si riferisce invece alla data ultima prevista per la nomina, che è slittata dal 16 dicembre 2019, come prevedeva il D.Lgs. 14/2019 (articolo 379 CCII), all’approvazione del bilancio 2019 (articolo 8, comma 6-sexies, L. 8/2020). Infine, l’articolo 51-bis L. 77/2020, di conversione del Decreto Rilancio, ha rinviato la nomina all’approvazione del bilancio 2021 (e quindi nell’aprile 2022).

Ne deriva, pertanto, che il primo bilancio sottoposto a revisione non riguarda più l’esercizio 2019, come originariamente previsto, ma il 2022.

Questo aspetto non è banale perché i meccanismi di allerta previsti dal Codice richiedono una ampia presenza del revisore, altrimenti ne risulta fortemente sminuita la rilevanza.

Entro il 1° marzo 2020 il Ministero della Giustizia avrebbe dovuto emanare un decreto per regolare il funzionamento dell’Albo dei Gestori della Crisi.

L’Albo, nelle intenzioni del legislatore deve diventare il “serbatoio” dal quale attingere per le nomine da parte del tribunale (curatore, commissario e liquidatore giudiziale) ma l’iscrizione all’Albo è necessaria per il professionista indipendente nelle fattispecie previste dalle norme (tipicamente le attestazioni).

La scadenza è stata prorogata al 30 giugno 2020 ma al momento il Ministero non ha emanato nulla per cui l’Albo, pur formalmente costituito con l’entrata in vigore della norma il 16 marzo 2019 non può operare in assenza del regolamento ministeriale.

Gli stessi Organismi di Composizione della Crisi (Ocri) sono ancora in gran parte da costituire presso la Camera di Commercio.

Il Decreto liquidità (D.L. 23/2020) ha previsto, all’articolo 5, il rinvio dell’entrata del vigore del corpo principale delle nuove norme al 1° settembre 2021 e quindi per più di un anno rispetto alla data originaria.

Lo stesso Decreto Liquidità, in sede di conversione, (articolo 9, comma 5-bis) ha poi previsto un insieme di interventi a supporto delle società coinvolte nelle procedure concorsuali nella situazione emergenziale ma anche l’introduzione di nuove disposizioni che non paiono allineate con il Codice della Crisi, quali ad esempio la possibilità che la domanda di concordato sfoci in un accordo con i creditori con sottostante un piano attestato (attuale articolo 67, comma 3, lettera d, L.F.) venendo così ad attribuire a questo strumento una maggiore rilevanza di quella che appare dal nuovo Codice, dove pare preferita la composizione assistita della crisi presso l’Ocri.

Nonostante il 9 giugno 2020 sia stato pubblicato lo schema di decreto legislativo in attuazione della Legge Delega 20/2019 che consente al governo di intervenire sul Codice per una migliore attuazione delle norme, con modifiche non centrali rispetto allo spirito complessivo della riforma, non stupisce che in recenti valutazioni di esperti ed osservatori esterni, l’insieme dei fattori richiamati possa far emergere la convinzione che l’entrata in vigore del nuovo Codice sarà ulteriormente procrastinata o potrà anche non avvenire del tutto.

Esprimere oggi una previsione definitiva non è facile, pare però molto probabile che quando la riforma diventerà effettiva (e a parere di chi scrive lo diventerà) sarà ben diversa da come la conosciamo ora, in particolare per quanto attiene i meccanismi di allerta e il ruolo dell’Ocri.