1 Ottobre 2020

L’adesione al servizio di consultazione delle efatture

di Clara PolletSimone Dimitri
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Il servizio di conservazione e consultazione delle fatture elettroniche offerto dall’Agenzia delle entrate stenta a decollare tra necessari adeguamenti dell’infrastruttura informatica e correzioni in corso d’opera a seguito delle segnalazioni del garante della privacy (da ultimo, provvedimento n. 9451049 del 7 agosto 2020). Ma andiamo con ordine.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018 venivano modificate le modalità dettate dal precedente provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, con cui l’Agenzia memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori Iva, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute.

In particolare, è stata prevista una specifica funzionalità, disponibile all’interno dell’area riservata “Fatture e corrispettivi”, per consentire agli operatori Iva – o un intermediario appositamente delegato – ovvero al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

Con successivi provvedimenti è stato disposto, tra l’altro, lo slittamento di alcuni termini connessi al servizio di consultazione in argomento, stabilendo che la funzionalità di adesione al suddetto servizio fosse resa disponibile dal 1° luglio 2019 fino al 31 ottobre 2019, preservando, in questo periodo transitorio, la consultazione da parte degli operatori Iva di tutte le fatture emesse e ricevute dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica (1° gennaio 2019).

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 14 D.L. 124/2019, intervenendo sull’articolo 1 D.Lgs. 127/2015 – recante la disciplina della “Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati” – ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e ha disposto che i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di finanza e dalla stessa Agenzia delle entrate per:

  • l’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria e
  • le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Il richiamato articolo 14 D.L. 124/2019 stabilisce, allo stesso tempo, che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, debbano adottare idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati mediante la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità alle disposizioni del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 196/2013.

Poiché sono ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare le predette disposizioni normative, come da intese con il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento prot. n. 311557 del 23 settembre 2020 è stata disposta un’ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 del periodo per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendano aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle fatture emesse/ricevute fino al 1° luglio 2019 (data di disponibilità della funzionalità di adesione) e per il periodo previsto per effettuare l’adesione stessa (dal 1° luglio 2019 al 28 febbraio 2021), l’Agenzia delle entrate procede alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati. Al cessionario/committente consumatore finale, su richiesta, a decorrere dal 1° marzo 2020 sono rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute.

La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici comporta la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio entro 60 giorni dal termine del periodo per effettuare l’adesione.

La consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, servizio offerto dall’Agenzia delle entrate nell’ambito del quale la stessa opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali in nome e per conto del titolare e accessibile previa adesione al servizio, è consentita anche agli intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998 appositamente delegati dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente. Il conferimento/revoca della delega è effettuato con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018. L’intermediario delegato al predetto servizio è abilitato anche alla consultazione dei dati delle fatture transfrontaliere.

Segnaliamo infine che, nell’ottica di efficientamento del processo di fatturazione elettronica e recependo le istanze degli operatori, con il provvedimento prot. n. 311557/2020 è stata prevista una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un canale “web service” per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio (SdI), in grado di produrre un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra quest’ultimo e il soggetto, in qualità esso sia di ricevente, sia di trasmittente.

La nuova funzionalità prevede anche un servizio per il reinoltro delle fatture elettroniche e delle notifiche che non sono state recapitate al soggetto.

La funzionalità di reinoltro riferita a file fatture che si trovano nello stato di “Impossibilità di recapito”, comporterà, al buon esito dell’operazione di reinoltro, l’impostazione automatica della data di consegna con la data di ritrasmissione, rilevante quindi ai fini fiscali.

In altri termini, nell’ipotesi di ritrasmissione delle fatture in mancato recapito la data di ricezione di quest’ultime è rappresentata dalla data in cui la fattura elettronica è stata ricevuta dal sistema del soggetto che richiede la ritrasmissione.