Autotrasporto: nuovi incentivi per la rottamazione dei veicoli pesanti
di Clara PolletSimone DimitriL’articolo 53 D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” ha previsto il rilancio degli investimenti per il ricambio del parco veicolare delle imprese di autotrasporto, con l’obiettivo di perseguire un minor livello di emissioni inquinanti.
A tal fine sono state stanziate risorse finanziarie per complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuna annualità del biennio 2019-2020 finalizzate alla sostituzione dei veicoli delle imprese di autotrasporto, subordinando l’erogazione del contributo alla contestuale rottamazione dei veicoli obsoleti.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto 14 agosto 2020 pubblicato sulla GU n. 236 del 23 settembre 2020, ha definito le modalità di erogazione delle risorse in argomento.
In primis si evidenzia che gli incentivi sono destinati a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose.
Tali operatori devono procedere:
- alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli pesanti a motorizzazione termica fino alla classe antinquinamento euro IV e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate,
- con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali, nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa antinquinamento euro VI di cui al Regolamento CE n. 595/2009.
L’entità dei singoli contributi è ricompresa fra un importo minimo pari a 2.000 euro ed un importo massimo pari a 20.000 euro.
Gli stessi, fermo restando l’onere della radiazione per rottamazione, sono definiti in misura crescente in funzione della classe antinquinamento del veicolo e della sua massa complessiva conformemente alla normativa comunitaria, come da tabella sotto riportata.
Massa complessiva | Importo unitario in euro |
Pari o superiore a 3,5 tonnellate – inferiore a 7 tonnellate CNG e ibrido | 4.000 euro |
Pari o superiore a 7 tonnellate – inferiore a 16 tonnellate CNG e ibrido | 8.000 euro |
Pari o superiore a 16 tonnellate CNG-LNG ibrido ed elettrico | 20.000 euro |
Pari o superiore a 3,5 tonnellate – inferiore a 16 tonnellate full electric | 12.000 euro |
Pari o superiore a 3,5 e inferiore a 7 tonnellate diesel euro VI euro 6/ euro 6 D Temp | 2.000 euro |
Pari o superiore a 7 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate diesel euro VI | 5.000 euro |
Pari o superiore a 16 tonnellate diesel euro VI | 8.000 euro |
I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione, ai sensi del decreto 14 agosto 2020 devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno tre anni.
I beni acquisiti non possono inoltre essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2023, pena la revoca del contributo erogato.
Non si procede all’erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. La continuità aziendale, presupposto per l’applicazione dell’agevolazione, non viene meno in caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni ereditarie.
Il procedimento istruttorio per richiedere gli incentivi si articola in due fasi distinte e successive:
a) una prima fase di accantonamento dell’importo presuntivo del contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti, sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda. Ai soli fini della proponibilità delle domande volte ad ottenere la prenotazione del beneficio per l’acquisizione dei beni, è sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni (indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo). ln tale caso gli importi previsti dall’ordinativo sono detratti dall’ammontare delle risorse disponibili, quali risultanti da apposito contatore per ogni area di investimenti e accantonati. L’ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento;
b) una successiva fase di rendicontazione nel corso della quale i soggetti richiedenti hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie, le domande saranno accettate con riserva ai fini dell’eventuale scorrimento dell’elenco degli istanti.
Se l’aspirante al beneficio non fornisce la prova del perfezionamento dell’investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione, la prenotazione decade e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti saranno riacquisite al fondo, con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell’istanza.