8 Ottobre 2020

Accertamenti esecutivi: l’interpretazione dell’Ufficio spinge all’opposizione

di Angelo Ginex
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 29 D.L. 78/2010, al fine di concentrare la fase della riscossione, a partire dagli avvisi di accertamento emessi dal 1° ottobre 2011 in relazione alle imposte sui redditi, all’Iva e all’Irap dei periodi d’imposta dal 2007 in avanti, ha introdotto il c.d. accertamento esecutivo.

Tale accertamento attribuisce all’Ente creditore la possibilità di procedere direttamente alla riscossione coattiva delle somme richieste alla scadenza del termine di pagamento dell’accertamento stesso. Infatti è previsto che l’accertamento diventa “esecutivo” decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

Ciò significa che, nell’ipotesi in cui il contribuente non presenti ricorso, occorre procedere al versamento dell’intero importo delle somme richieste entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento.

Invece, laddove il contribuente presenti ricorso, occorre procedere al versamento:

  1. di un terzo degli importi dovuti a titolo d’imposta, ex articolo 15 D.P.R. 602/1973;
  2. dei restanti due terzi, dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente ex articolo 68 D.Lgs. 546/1992;
  3. del residuo, dopo la sentenza di secondo grado sfavorevole al contribuente ex articolo 68 D.Lgs. 546/1992.

Anche per quanto concerne le sanzioni, in caso di proposizione del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 D.Lgs. 472/1997 e 68 D.Lgs. 546/1992:

  1. sino alla sentenza di primo grado, non bisogna versare alcun importo;
  2. dopo la sentenza della CTP che rigetta il ricorso, occorre versare le somme nella misura dei due terzi;
  3. dopo la sentenza della CTR sfavorevole al contribuente, è necessario versare il residuo.

Ciò detto, è d’uopo sottolineare che, al fine di fronteggiare la crisi di liquidità conseguente al c.d. lockdown e, prima ancora, all’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Covid-19, il D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), prima, e il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto agosto), poi, hanno rispettivamente introdotto e differito il termine di sospensione dell’attività di riscossione delle somme richieste con gli avvisi di accertamento esecutivi di cui all’articolo 29 D.L. 78/2010.

In particolare, l’articolo 68 D.L. 18/2020, così come modificato dall’articolo 99 D.L. 104/2020, ha previsto, sia per le entrate tributarie che per quelle non tributarie, il differimento al 15 ottobre 2020 del termine finale di sospensione dei versamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 in avanti.

Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. zona rossa di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020, ovvero nel territorio dei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (per quanto concerne la regione Lombardia) e Vò (per quanto riguarda la regione Veneto), si tratta dei versamenti in scadenza dal 21 febbraio 2020.

Si rammenta che il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione era stato inizialmente fissato al 31 maggio 2020 e poi differito al 31 agosto 2020, per cui i versamenti dovevano essere effettuati entro il 30 settembre 2020.

A seguito della modifica apportata dal Decreto agosto, invece, i versamenti derivanti dagli accertamenti esecutivi di cui all’articolo 29 D.L. 78/2010, in scadenza nel periodo che va dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020, devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 novembre 2020. Eventuali importi già versati non possono essere oggetto di rimborso.

Tuttavia, occorre sottolineare come l’Agenzia delle Entrate, con circolare AdE n. 5/E/2020, abbia sostenuto che la sospensione prevista dall’articolo 68 D.L. 18/2020 (e quindi anche l’ultimo differimento al 15 ottobre 2020), non troverebbe applicazione ai pagamenti derivanti dagli accertamenti esecutivi.

Ciò sulla base della considerazione per la quale, ove si ammettesse tale possibilità, si verificherebbe una discrasia temporale tra il termine per il pagamento e il termine per il ricorso, che è stato sospeso dall’articolo 83 D.L. 18/2020 soltanto per il periodo che va dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, in quanto il pagamento per gli accertamenti esecutivi deve avvenire proprio entro il termine per il ricorso ex articolo 29 D.L. 78/2010.

In estrema sintesi, quindi, l’Ufficio sostiene che agli accertamenti esecutivi si applicherebbe soltanto la sospensione di cui al citato articolo 83.

Non tenendo conto dell’interpretazione offerta dall’Agenzia delle Entrate, ne deriva invece che, se l’avviso di accertamento è stato notificato in data 17 gennaio 2020, le somme richieste, poiché in scadenza nell’arco temporale sopra indicato, possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, così come espressamente previsto dal citato articolo 68, che ha la finalità di contrastare la crisi di liquidità.

In definitiva, quindi, laddove la riscossione delle somme richieste venisse affidata all’Agente della riscossione per l’esecuzione forzata, ancor prima di un mancato pagamento entro il termine del 30 novembre 2020, si potrebbe valutare la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c. avverso l’eventuale atto di pignoramento, al fine di contestare il diritto di procedere ad espropriazione forzata.