Il versamento trimestrale dell’imposta di bollo sulle fatture
di Clara PolletSimone DimitriScade il 20 ottobre 2020 il termine ultimo per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nei mesi di luglio, agosto e settembre.
L’imposta di bollo di 2 euro è dovuta sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro sulle quali non è stata applicata l’Iva.
Si tratta delle fatture emesse ad esempio per operazioni non imponibili in base alle dichiarazioni di intento ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972; alle operazioni fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 2, o articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale; alle operazioni escluse dalla base imponibile in base all’articolo 15 D.P.R. 633/1972 per interessi di mora, somme anticipate in nome e per conto dell’altra parte o per risarcimento danni; alle operazioni esenti articolo 10 D.P.R. 633/1972 per interessi di dilazionato pagamento, prestazioni mediche e alle operazioni fatturate dai soggetti in regime forfettario.
Entro lo stesso termine occorre effettuare il pagamento, senza applicazione di interessi e sanzioni, dell’imposta di bollo eventualmente non versata per il primo e secondo trimestre, secondo le disposizioni dell’articolo 26 del Decreto liquidità, se di ammontare complessivamente inferiore a 250 euro.
Restano ferme le ordinarie scadenze del 20 ottobre 2020 e del 20 gennaio 2021, per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta anche se di importo inferiore a 250 euro, sulle fatture elettroniche emesse rispettivamente nel terzo e quarto trimestre solare dell’anno.
Sul sito dell’agenzia delle entrate, un servizio specifico fruibile dal Portale “Fatture e Corrispettivi”, permette la verifica e il pagamento dell’imposta di bollo complessiva per le Fatture Elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio, cioè quelle per le quali il SdI ha emesso una ricevuta di consegna ovvero una ricevuta di impossibilità di recapito. Le fatture elettroniche scartate da SdI si considerano non emesse e perciò non sono conteggiate nel calcolo del bollo in quanto per queste non sorgerà neppure il presupposto del tributo.
In particolare, per il calcolo del bollo trimestrale il servizio prende in considerazione le seguenti fatture elettroniche:
- le fatture B2B e B2C per le quali la data di consegna (tag xml <DataOraConsegna>) contenuta nella ricevuta di consegna che il SdI invia al trasmittente o la data di messa a disposizione (tag xml <DataMessaADisposizione>) contenuta nella ricevuta di messa a disposizione che il SdI invia al trasmittente è precedente alla fine del trimestre. Per esempio se una fattura è stata inviata a SdI il 20 settembre e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna precedente al 30 settembre, questa concorre al calcolo del bollo per il terzo trimestre, anche se la ricevuta di consegna è arrivata dopo la scadenza del terzo trimestre; se una fattura è stata inviata a SdI il 27 settembre e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna successiva al 30 settembre, questa concorre al calcolo del bollo per il quarto trimestre;
- per le fatture B2G, le fatture consegnate nel trimestre, ma per le quali al momento della elaborazione da parte di SdI non sono pervenute notifiche di esito committente di accettazione o notifiche di decorrenza termini vengono gestite nell’ambito del trimestre successivo; le fatture rifiutate dalla PA non vengono conteggiate nel calcolo del bollo trimestrale.
L’elaborazione dell’Agenzia delle entrate avviene il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento e dalla funzione specifica dedicata (Fatture e corrispettivi, Pagamento imposta di bollo) è consentito:
- consultare per ciascun trimestre solare un riepilogo sintetico dei dati correlati all’imposta di bollo dovuta ovvero già pagata;
- effettuare, per ciascun elemento di riepilogo, la predisposizione del pagamento, mediante il calcolo dell’imposta dovuta calcolata sul numero delle fatture passibili di imposta. L’utente in tale fase ha la facoltà di modificare il numero delle fatture passibili di bollo e conseguentemente l’importo dell’imposta;
- procedere con l’invio della richiesta di addebito su un conto corrente che l’utente indica, ovvero la predisposizione della stampa del modello F24 con i dati utili per il pagamento; tali dati possono essere quelli proposti dal sistema ovvero modificati dall’utente.
Il versamento dell’imposta di bollo è effettuato con modalità esclusivamente telematica utilizzando nel modello F24 il codice tributo 2523 per il terzo trimestre istituito con la risoluzione 42/E/2019.
Ricordiamo il rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ad opera dell’articolo 143 D.L. 34/2020.
La norma proroga al 1° gennaio 2021 l’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 12-novies D.L. 34/2019 che introducono una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.