Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro: rileva il valore del singolo carico
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Lo stralcio dei debiti tributari riguarda tutte quelle cartelle, anche di importo superiore a 1.000 euro, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi il suddetto importo: con la sentenza n. 22018, depositata ieri, 13 ottobre, la Corte di Cassazione è tornata sui suoi precedenti passi, discostandosi da quanto statuito nell’agosto scorso con l’ordinanza n. 17966 del 27.08.2020.
Come noto, l’articolo 4 D.L. 119/2018 (c.d. “Decreto fiscale 2019”) ha previsto lo stralcio dei debiti tributari di importo residuo al 24.10.2018 non superiore a 1.000 euro, affidati all’agente della riscossione nel periodo tra il 2000 e il 2010.
L’annullamento, che è stato automatico e non ha quindi richiesto istanze da parte dei contribuenti, non ha riguardato i crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell’Ue, l’Iva all’importazione, il recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Ue ovvero da condanne della Corte dei Conti, e, infine, le multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna.
Al fine di poter individuare i debiti oggetto di stralcio, il valore dei 1.000 euro doveva essere individuato facendo riferimento alla somma della sorte capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni: non assumevano invece rilievo gli interessi di mora e l’aggio della riscossione.
Come chiarisce la Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia, il suddetto limite dei 1.000 euro, inoltre, deve essere “riferito al «singolo carico affidato», sicché nell’ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a 1.000 euro, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di 1.000 euro. Per «carico» si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè, l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella”.
L’importo del debito residuo di 1.000 euro, per singolo carico, va poi calcolato alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero al 24.10.2018.
In merito alla questione prospettata deve evidenziarsi come la norma citata non brilli per chiarezza e, come sopra anticipato, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi in merito, giungendo a conclusioni diametralmente opposte: l’ordinanza n. 17966 del 27.08.2020.
La norma prevede in fatti quanto segue: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati”.
Se, da un lato, il debito è quello che emerge dall’intera cartella, dall’altro non può ignorarsi che, generalmente, il carico coincide con le somme iscritte a ruolo. Ecco il motivo per il quale, se nella più recente sentenza è stato ritenuto rilevante l’importo del singolo carico, in passato la stessa Corte di Cassazione era giunta ad attribuire rilievo al totale del debito.
Con l’ordinanza dell’agosto scorso, infatti, fu precisato quanto segue: “Mette conto anzitutto rimarcare che non si può dubitare che la norma in esame, quando allude ai «debiti residui», si riferisce ad una posizione debitoria risultante da una cartella di pagamento, cioè allude ad una pretesa dell’esattore espressa in essa: lo fa manifesto il riferimento alle «cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3». Il riferimento alle cartelle al plurale implica che l’emergenza dei «debiti residui» certamente è una condizione che può riguardare distinte cartelle. Si allude cioè a posizioni debitorie che eventualmente risultino da più cartelle e, sotto tale profilo, certamente il riferimento al valore di euro 1.000 va inteso nel senso che il c.d. «annullamento» entro questo limite si correla al valore complessivo dei carichi di ciascuna cartella”.
Non può infine essere dimenticato che la stessa Corte di Cassazione, ancor prima dell’agosto scorso, con due distinte pronunce, aveva attribuito rilievo, sempre nell’ambito della stessa disciplina, all’importo del singolo carico, e non a quello dell’intera cartella (Corte di Cassazione, ordinanza n. 15471 del 07.06.2019 e ordinanza n. 11817 del 18.06.2020).