Trasmissione dei dati per la precompilata limitata alle spese tracciate
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Un nuovo onere per i contribuenti obbligati a trasmettere i dati per la dichiarazione precompilata, quali, a semplice titolo di esempio, medici, veterinari, soggetti che emettono fatture per servizi funebri, asili nido, ecc.: i Provvedimenti n. 329676 e n. 329652, pubblicati venerdì 16 ottobre, stabiliscono infatti che i dati da trasmettere sono esclusivamente quelli relativi a spese sostenute con le modalità tracciabili.
Le nuove previsioni, tra l’altro, trovano applicazione dal 1° gennaio 2020, e assumono pertanto rilievo anche ai fini dell’individuazione dei dati da trasmettere per il periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e la data di pubblicazione dei citati provvedimenti.
Come noto la Legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 679, L. 160/2019) ha introdotto rilevanti novità con riferimento ai requisiti per poter beneficiare della detrazione Irpef del 19% prevista dall’articolo 15 Tuir e altre disposizioni normative, subordinando la suddetta detrazione al pagamento dell’onere mediante versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Soggiacciono quindi al nuovo obbligo, tra gli altri, i seguenti oneri detraibili:
- interessi passivi e oneri accessori pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari,
- interessi passivi e oneri accessori pagati in relazione a mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto,
- interessi passivi e oneri accessori pagati in dipendenza di mutui, garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale,
- compensi pagati per l’intermediazione immobiliare ai fini dell’acquisto dell’abitazione principale,
- spese sanitarie e spese veterinarie,
- spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi ai sensi della L. 381/1970,
- spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida,
- spese funebri,
- spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria,
- spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado,
- spese sostenute in favore di soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici,
- spese sostenute per l’iscrizione di ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni a conservatori di musica, istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una PA (dal 1° gennaio 2021),
- premi per l’assicurazione avente ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5%,
- premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi e stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo,
- spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della 1089/1939 e del D.P.R. 1409/1963,
- erogazioni liberali in denaro, nonché il valore dei beni ceduti gratuitamente in base ad apposita convenzione, a favore degli enti individuati dalla norma che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali,
- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo,
- le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche,
- le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica,
- canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza,
- canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro (la detrazione è riconosciuta anche, per importi non superiori alla metà di quelli indicati, ai soggetti di età non inferiore a 35 anni),
- spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro,
- erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché a favore degli istituti tecnici superiori, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa,
- erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato,
- spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.
Le nuove disposizioni, per espressa previsione normativa, interessano anche gli altri oneri, detraibili nella misura del 19%, non ricompresi nell’articolo 15 Tuir. Rientrano pertanto tra le spese da pagare con strumenti tracciabili, a mero titolo di esempio, anche quelle sostenute dai genitori di figli di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni per la frequenza dell’asilo nido.
Sono invece escluse dalla disciplina in esame le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché quelle sostenute per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Tutti i suddetti oneri devono essere pagati con versamento bancario o postale, oppure con altri sistemi di pagamento di cui all’articolo 23 D.Lgs. 241/1997 (ovvero, bonifico bancario, bollettino bancario o postale, carte di debito, di credito o prepagate, assegni bancari e circolari, altri sistemi di pagamento tracciabile).
Con specifico riferimento agli “altri mezzi di pagamento” sono intervenute diverse risposte alle istanze di interpello, al fine di fornire chiarimenti ai contribuenti istanti: nello specifico, è stata ammessa la possibilità di pagare le spese tramite un’applicazione che si appoggia su un conto corrente (risposta all’istanza di interpello n. 230 del 29.07.2020), mentre sono state escluse altre modalità che non utilizzano i sistemi individuati dall’articolo 23 D.Lgs. 241/1997 (risposte n. 180 dell’11.06.2020 e n. 247 del 05.08.2020).
Con la recente risposta all’istanza di interpello n. 431 del 02.10.2020 è stato tra l’altro chiarito che la carta di credito può essere utilizzata anche per pagare le spese detraibili riferite al coniuge per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, mantenendo quindi il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa (circostanza che, nel caso in esame, è stata ritenuta supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale era stata emessa la carta di credito).
Sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Caf o al professionista abilitato e di conservazione, per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, i provvedimenti pubblicati venerdì scorso prevedono che:
- i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle entrate dal Sistema Tessera Sanitaria (ad eccezione delle spese sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché delle spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale) sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con le modalità tracciabili (Provvedimento prot. n. 329676/2020),
- i dati da indicare nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute e alle erogazioni effettuate con strumenti tracciabili (Provvedimento prot. n. 329676/2020).
Il soggetto obbligato alla trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata sarà quindi onerato dall’obbligo di verificare se le spese sostenute sono state pagate con strumenti tracciabili, provvedendo alla comunicazione dei soli importi detraibili alla luce della riformata disciplina: l’eventuale trasmissione di somme non detraibili, pertanto, potrebbe esporre il contribuente a sanzioni, che, lo si ricorda, in caso di errata trasmissione dei dati, ammontano ad euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000 (articolo 3 D.Lgs. 175/2014).