Acconto Irap 2020 non dovuto: nuovi chiarimenti dalle Entrate
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365A fronte delle disposizioni introdotte dall’articolo 24 D.L. 34/2020, grazie alle quali è prevista l’esclusione dal versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020 per le imprese con un volume di ricavi e compensi non superiore a 250 milioni di euro, numerosi sono stati i dubbi sollevati dagli operatori, nonostante i chiarimenti offerti con la circolare 24/E/2020.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 27/E/2020, pubblicata ieri, 19 ottobre, è quindi tornata sul tema, concentrandosi, nello specifico, su due profili:
- il primo, attinente al calcolo dell’Irap da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, l’anno 2020),
- il secondo, riguardante la possibilità di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso l’eventuale credito Irap emergente in caso di eccedenza del primo acconto rispetto al saldo dovuto.
Il calcolo dell’Irap 2020
Il primo quesito riguarda la determinazione del saldo Irap dovuto per l’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019: pare infatti evidente che il calcolo è inevitabilmente connesso a quello dell’acconto, posto che l’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto (seppur non dovuto) è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.
L’importo del primo acconto potrebbe essere determinato in misura diversa, a seconda che il contribuente scelga di calcolarlo con il metodo storico o con quello previsionale.
Sul punto, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, indipendentemente dalla modalità di determinazione scelta per la quantificazione del secondo acconto, il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50% per i soggetti Isa) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.
Quindi, operano due limiti nella quantificazione del primo acconto “figurativo”:
- il primo limite consiste nell’individuazione dell’importo massimo dovuto a titolo di primo acconto determinato con il metodo storico (tale limite opera nel caso in cui l’imponibile Irap 2020 sia più alto di quello 2019),
- il secondo limite coincide con il 40% (o il 50%, in caso di soggetti Isa) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per l’anno 2020 (questo secondo limite opera nel caso in cui l’imponibile Irap 2020 sia inferiore a quello del 2019).
Compensabilità del primo acconto
Alla luce di questo chiarimento, non sorge nemmeno il problema della compensabilità dell’eventuale credito Irap emergente in caso di eccedenza del primo acconto rispetto al saldo dovuto: il primo acconto “figurativo”, infatti, stante quanto appena esposto, non potrà mai essere eccedente il 40% (o il 50%) del saldo dovuto.
A tal proposito, la circolare richiama il seguente esempio.
Ipotizzando che un contribuente non sia tenuto ad applicare gli Isa e che utilizzi il metodo “storico”, se l’Irap:
- dovuta per il periodo d’imposta 2019 è pari a 1.000 euro,
- effettivamente dovuta per il periodo d’imposta 2020 è pari a 200 euro,
- versata a titolo di secondo acconto per il periodo d’imposta 2020 risulta pari a 600 euro,
in questo caso, il primo acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (200 euro) è pari a 80 euro (40% di 200). Pertanto, la dichiarazione Irap 2021 evidenzierà un credito pari a 480 euro [200-(600+80)], esclusivamente riconducibile al maggior versamento a titolo di secondo acconto.
Altri chiarimenti
La circolare fornisce chiarimenti anche con riferimento all’ambito di applicazione dell’articolo 20 D.L. 23/2020, in forza del quale le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute, se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
La disposizione, che trova applicazione soltanto per gli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, richiama espressamente soltanto le imposte Irpef, Ires e Irap, ragion per cui è stato chiesto di chiarire se tale previsione trovi applicazione anche in relazione alle “addizionali” di dette imposte.
Sul punto l’Agenzia delle entrate ha precisato che la disposizione in esame, oltre a trovare applicazione ai fini del versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dei contribuenti forfettari, dell’Ivie e dell’Ivafe, si applica anche agli acconti relativi alle addizionali delle richiamate imposte con scadenza 30 giugno 2020.
La disposizione agevolativa non trova quindi applicazione ai fini del versamento dell’addizionale regionale Irpef, posto che, per quest’ultima, non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo (in unica soluzione o come prima rata) dell’imposta dovuta per l’anno 2019.