23 Ottobre 2020

Detrazione Iva esclusa se l’inesistenza del fornitore era conoscibile

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

È esclusa la detrazione dell’Iva quando l’Amministrazione finanziaria riesce a dimostrare, anche in via presuntiva, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente fornitore. È irrilevante, inoltre, che lo stesso contribuente sia stato assolto, per lo stesso fatto, in sede penale.

È questo, in sintesi, quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23080, depositata ieri, 22 ottobre.

Il caso riguarda una società operante nel campo del commercio delle autovetture, nei confronti della quale era stato notificato un avviso di accertamento a seguito della detrazione dell’Iva indicata in fatture emesse da due ditte da ritenere soggetti inesistenti.

Si difendeva la società rilevando che le operazioni di acquisto di autovetture erano realmente avvenute, con regolare pagamento del prezzo e dell’Iva.

L’Agenzia delle entrate, dall’altra parte, invece, evidenziava che la detrazione dell’Iva non poteva ritenersi legittima, non avendo il contribuente adottato tutte le misure che si possono richiedere ad un imprenditore del settore.

Nello specifico, la prestazione non poteva essere stata fornita dal soggetto che aveva emesso fattura, posto che lo stesso non aveva nemmeno una minima dotazione personale o strumentale, essendo la sede posta all’interno di un appartamento condominiale (senza un piazzale dove poter esporre le autovetture), i pagamenti avvenivano spesso direttamente a favore del fornitore straniero, ed era lo stesso fornitore straniero che consegnava direttamente le autovetture. Il tutto senza considerare i prezzi molto bassi praticati e il sistematico mancato pagamento dell’Iva da parte del cedente.

In primo e in secondo grado il contribuente risultava vittorioso in giudizio, anche in considerazione del riconoscimento della mancanza di dolo e della conseguente assoluzione dello stesso imprenditore nell’ambito del parallelo giudizio penale.

La Corte di Cassazione, tuttavia, con riferimento a questo aspetto è tornata a ribadire che la mancanza di dolo non può assumere rilievo in ambito tributario: “nel processo tributario, la sentenza irrevocabile di assoluzione dal reato tributario non spiega automaticamente efficacia di giudicato, soprattutto quando si fonda sulla mancanza di prova dell’elemento soggettivo ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti dei contribuenti, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall’articolo 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna”.

Un contribuente assolto nell’ambito di un processo penale, pertanto, può essere sanzionato in forza delle disposizioni tributarie, e, nel caso in esame, le circostanze evidenziate dall’Agenzia delle entrate erano idonee a provare la complicità del destinatario delle fatture, o, almeno, una sua colpa grave circa lo svolgimento della sua attività professionale. Il mancato pagamento dell’Iva da parte dell’apparente importatore-cedente, poi, andava a beneficio anche dell’acquirente finale, il quale poteva contare su prezzi particolarmente vantaggiosi.

È stato quindi statuito il seguente principio di diritto: “In tema di Iva, l’Amministrazione finanziaria contestando che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell’ambito di una frode carosello, sebbene abbia l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione d’imposta, comunque la dimostrazione dell’elemento psicologico può dedursi, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente fornitore”.

Nel caso concreto, quindi, i giudici hanno ritenuto che l’Agenzia delle entrate avesse correttamente assolto all’onere probatorio e hanno confermato l’indetraibilità dell’Iva.