Il D.P.C.M. 24.10.2020 e lo sport
di Guido MartinelliUltimo provvedimento in ordine temporale della legislazione emergenziale è il D.P.C.M. 24.10.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 25.10.2020.
Il provvedimento, entrato in vigore ieri, lo sarà fino al 24 novembre prossimo.
Esaminiamo gli aspetti che coinvolgono il mondo dello sport alla luce anche delle F.A.Q che sono apparse in merito sul sito istituzionale del dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.sport.governo.it).
Viene confermato che sussiste l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi all’aperto con esclusione dei soggetti che stanno “svolgendo attività sportiva”.
Non è facile definire cosa questo significhi: ricordiamo che il nostro ordinamento non chiarisce cosa debba intendersi per “attività sportiva”. Si ritiene, comunque, che possa ritenersi tale qualsiasi attività fisica svolta in forma anaerobica, quindi difficilmente compatibile con l’utilizzo del dispositivo di protezione.
Viene confermata la possibilità di svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Le FAQ chiariscono che l’attività svolta all’interno di un tendone tensostatico o in campi con coperture pressostatiche non può essere considerata come svolta all’aperto ed è quindi vietata.
Questo porta a ritenere che determinate discipline sportive quali il golf, gli sport equestri (all’esterno di maneggi coperti), la vela o l’orientamento nel rispetto dei protocolli stabiliti dalle singole Federazioni potranno continuare ad essere svolti, anche, come vedremo, se nell’ambito di competizioni sportive federali o amatoriali.
Anche le attività di yoga e pilates, sulla base dei quesiti pubblicati dal Ministero “possono essere svolte esclusivamente in centri e circoli sportivi all’aperto”. Analogamente, le attività di personal training che non siano collegate ad attività sanitarie potranno essere solo svolte “all’aperto mantenendo le distanze di sicurezza”.
Ferme, invece, tutte le attività agonistiche, sia professionistiche che dilettantistiche, sia al chiuso che all’aperto, individuali o di squadra, di sport di contatto o meno, ad eccezione di quelle riconosciute di interesse nazionale da parte degli organizzatori (Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate) nazionali o internazionali, svolte a porte chiuse (pertanto viene abrogata la limitata disponibilità di apertura al pubblico che era stata prevista dal precedente D.P.C.M. 18.10.2020) sia in impianti all’aperto che al chiuso. Analogamente, per gli stessi atleti e con le stesse modalità, è data la possibilità di svolgere sedute di allenamento. Sia per le gare che per gli allenamenti il tutto dovrà avvenire nel rigoroso rispetto dei protocolli stabiliti dagli enti organizzatori di riferimento riconosciuti dal Coni.
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri ricreativi. Salva “la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI)”. Dovranno cessare, secondo le indicazioni ministeriali anche: “le attività organizzate da ASD / SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche”.
Si ritiene che anche la pratica al chiuso di attività come danza, yoga, c.d. attività olistiche poste in essere da associazioni o società sportive dilettantistiche o associazioni culturali debba ritenersi sospesa.
Potranno operare, invece, i personal trainer o i maestri di tennis con rapporto libero professionale e attività svolta all’aperto.
Ne deriva che ogni pratica sportiva o motoria individuale potrà essere svolta anche in impianti sportivi definiti come tali “purché all’aperto”. Sempre nel rispetto dei protocolli federali, quindi, ad esempio, discipline come l’atletica leggera o il tennis potranno essere svolte anche a livello amatoriale e territoriale, purché all’aperto.
Non deve tuttavia trattarsi di sport di contatto, intendendo come tali quelli individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport. Questi, infatti, rimangono sospesi se non di interesse nazionale, anche se svolti all’aperto, sia come allenamenti che come espressioni agonistiche. Gli atleti di sport di contatto potranno comunque continuare ad allenarsi in forma individuale all’aperto.
Al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di livello nazionale che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute.
Dovranno restare chiusi gli impianti nei comprensori sciistici: questi potranno essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti per manifestazioni di carattere nazionale o internazionale. Potranno essere utilizzati da sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della conferenza Stato-Regioni.
Si ritiene che le attività di servizi alla persona (estetica da parte di centri sportivi) sia consentita solo nel rispetto delle indicazioni regionali e degli appositi protocolli.
Analogamente sono sospesi i servizi dei c.d. centri benessere o termali.