I rifiuti della fattura elettronica da parte delle PA vanno motivati
di Clara PolletSimone DimitriIl D.M. 132/2020, pubblicato nella GU Serie Generale n.262 del 22 ottobre 2020 ed in vigore dall’11 novembre, interviene sulle cause che consentono alle amministrazioni pubbliche destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche, affinché venga regolato tale strumento.
Il legislatore ha infatti voluto assicurare che non si verifichino rigetti impropri delle fatture elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche, ridefinendo le modalità tecniche di rifiuto delle stesse, con l’intento di armonizzarle con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.
A tal fine, al D.M. 55/2013, recante regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche, è stato inserito il nuovo articolo 2-bis che disciplina le possibili ipotesi di diniego della fattura elettronica da parte della PA.
Le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi (articolo 2-bis, comma 1):
- fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG), da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera a), D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie, così come previsto dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 (tabella 1 allegata al citato D.L. 66/2014);
- omessa o errata indicazione del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera b), D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla 89/2014, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari;
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 6, D.L. 78/2015 convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2015;
- omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto Mef del 20 dicembre 2017, nonché secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2/2018;
- omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Il provvedimento aggiunge, inoltre, un’importante precisazione: le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’articolo 26 D.P.R. 633/1972 (articolo 2-bis, comma 2).
Nei casi sopra descritti, il rifiuto della fattura elettronica viene comunicato al cedente/prestatore a seguito della seguente procedura effettuata dal Sistema di Intercambio (SdI):
- ricevuto correttamente il documento fattura, SdI assegna un identificativo proprio ed effettua i controlli previsti,
- in caso di controlli con esito negativo, lo SdI invia una notifica di scarto al soggetto trasmittente;
- nel caso di esito positivo lo SdI trasmette la fattura elettronica al destinatario;
- nel caso di buon esito della trasmissione, lo SdI invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica;
- nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile, lo SdI invia al soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna;
- lo SdI riceve notifica, da parte del soggetto destinatario, di riconoscimento/rifiuto della fattura, che provvede ad inoltrare al trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica. Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un formato Xml;
- il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti dall’articolo 2-bis, comma 1 (novità introdotta dall’articolo 2-bis, comma 3).
Si segnala che l’onere di motivare la causa del rifiuto rappresenta una novità non di poco conto, considerando che ad oggi le pubbliche amministrazioni possono rifiutare una fattura elettronica ricevuta senza esprimere alcuna motivazione, con buona pace del fornitore/prestatore.
Ricordiamo, da ultimo, che se la pubblica amministrazione non esprime il riconoscimento/rifiuto della fattura elettronica alla stessa verrà attribuito dallo SdI il messaggio di “decorrenza termini” previsti per la notifica dell’esito da parte dell’amministrazione destinataria.