6 Novembre 2020

Finanziamento soci senza delibera assembleare: sono ricavi in nero

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

 Il finanziamento dei soci può essere opposto al Fisco soltanto in presenza di regolari delibere assembleari e scritture contabili: in mancanza, si può ritenere che l’erogazione finanziaria costituisca una semplice re-immissione in azienda di utili occulti.

A queste conclusioni è giunta la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24746, depositata ieri, 5 novembre.

Il caso riguarda una società raggiunta da un avviso di accertamento: all’esito dei controlli effettuati, erano stati contestati omessi ricavi per oltre 57.000 euro, così come desunti dal conto “Debiti verso soci”.

La società, pur soccombente in primo grado, risultava vittoriosa in Commissione Tributaria Regionale, la quale qualificava come ritualmente avvenuto il finanziamento dei soci, facendo appello alle disposizioni di cui all’articolo 2467 cod. civ..

Proponeva ricorso, quindi, l’Agenzia delle entrate, ritenendo che il finanziamento fosse finalizzato a reinserire nella società i ricavi occulti: a queste conclusioni si giungeva anche in considerazione della conduzione antieconomica della società.

Alla luce della prospettata situazione la Corte di Cassazione, richiamando i principi espressi nella precedente ordinanza n. 6104 del 01.03.2019, ha ribadito che, in tema di società a responsabilità limitata “ai fini della qualificazione in termini di finanziamento della erogazione in denaro fatta dal socio della società, è determinante la circostanza che l’operazione sia stata contabilizzata nel bilancio di esercizio che costituisce il documento contabile fondamentale nel quale la società dà conto dell’attività svolta e che rende detta operazione opponibile a terzi, compreso l’Erario, essendo invece irrilevante la modalità di conferimento prescelta all’interno dell’ente” (la richiamata ordinanza è già stata oggetto di approfondimento con il precedente contributoFinanziamento soci: il verbale assembleare non è necessario”)

Pur in considerazione della citata ordinanza, giunge però a conclusioni che paiono essere diametralmente opposte, ritenendo che l’assenza dei verbali assembleari non poteva costituire una mera irregolarità formale, rappresentando gli stessi elemento contabile fondamentale ai fini della qualificazione quale prestito dei soci: la suddetta qualifica contabile assume conseguentemente rilievo, come è stato prima precisato, anche ai fini fiscali.

Conclude, quindi, la Corte di Cassazione, precisando che “la legittimità di un finanziamento soci – opponibile al Fisco – richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempo coerenti con l’andamento finanziario del periodo, diversamente l’erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti”.