Rivalutazione terreni e partecipazioni: la scadenza del 15 novembre
di Federica FurlaniC’è ancora pochissimo tempo per chi sta progettando una cessione di quote sociali o di terreni (agricoli ed edificabili) e può trovare conveniente procedere a rideterminare il loro costo fiscale.
La legge di conversione (L. 77/2020 del 18 luglio 2020) del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha infatti prorogato al 15 novembre 2020 il termine per la rivalutazione di partecipazioni societarie e terreni posseduti alla data del 1° luglio 2020.
I tempi sono quindi stretti perché entro tale data sarà necessario:
- redigere e asseverare la perizia di stima (da parte di un professionista abilitato);
- versare l’imposta sostitutiva (in unica soluzione o la prima di tre rate annuali di pari importo).
Ricordiamo che la norma è destinata a soggetti non imprenditori e quindi possono aderire alla rivalutazione:
- persone fisiche non esercenti attività d’impresa;
- società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 Tuir;
- enti non commerciali, per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia,
che possiedano terreni (agricoli ed edificabili) o partecipazioni (sia qualificate che non qualificate), non in regime di impresa, alla data del 1° luglio 2020, anche se cedute prima della predisposizione della perizia e il versamento dell’imposta sostitutiva.
Coloro che sono già in possesso di una perizia di stima asseverata, alla scadenza del 16 novembre (il 15 cade di domenica) dovranno versare l’imposta sostitutiva pari all’11% del valore complessivo del terreno o della partecipazione oggetto di rivalutazione.
Quindi l’imposta sostitutiva va determinata sul valore di perizia mentre, in caso di alienazione, l’imposta ordinaria viene applicata solo all’eventuale plusvalenza, determinata come differente tra il corrispettivo percepito ed il valore di carico fiscale.
Va evidenziato, come precisato dalla circolare 47/E/2011, che se il contribuente ha già rivalutato in passato gli stessi beni, beneficiando di precedente analoga agevolazione, potrà scomputare dall’imposta sostitutiva che dovrà versare per effetto dell’operazione attuale quella già versata in passato o, nel caso avesse in sospeso rate dalla precedente rivalutazione in quanto ancora pendenti, non sarà più tenuto al versamento.
Se però la nuova valutazione comportasse una diminuzione di valore della partecipazione o del terreno, l’eccedenza di imposta sostitutiva versata non potrà in alcun modo essere recuperata.
L’imposta sostitutiva va versata:
- in un’unica soluzione;
- in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.
Si precisa che l’opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata, e il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 Tuir.
Di conseguenza, il versamento dell’intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) oltre il termine previsto (16 novembre 2020) non consente l’utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata: in tale ipotesi il contribuente può richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata.
Il mancato versamento delle rate successive alla prima non fa invece venir meno la validità della rivalutazione, ma comporta l’iscrizione a ruolo degli importi non versati (articoli 10 e ss. D.P.R. 602/1973): in tale ipotesi il contribuente potrà regolarizzare l’omesso versamento con il cd. ravvedimento operoso.
l codice tributo per il versamento con modello F24 è: “8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati”.
Il modello F24 deve essere compilato nella sezione Erario e l’anno di riferimento da indicare è il “2020”.
L’imposta sostitutiva dovuta può essere compensata sul modello F24, utilizzando gli eventuali crediti tributari disponibili.
11 Novembre 2020 a 11:15
Il codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione non è unico:
– 8055 per l’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni
– 8056 per l’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni.