Le spese universitarie all’estero tracciate
di Clara PolletSimone DimitriL’inizio del percorso universitario all’estero comporta il sostenimento di costi in parte detraibili dall’imposta lorda. Analizziamo la possibilità di recuperare queste spese.
La detrazione spetta, nella misura del 19%, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri secondo l’articolo 15, comma 1, lett. e), Tuir.
La detrazione spetta sulle spese sostenute:
- per tasse di immatricolazione ed iscrizione,
- per la “ricognizione” (diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi e consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relativa ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione),
- soprattasse per esami di profitto e laurea,
- la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria,
- la frequenza dei tirocini formativi attivi per la formazione iniziale dei docenti istituiti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Non spetta la detrazione invece per le spese relative all’acquisto di libri scolastici, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola.
Per le spese di frequenza di corsi universitari all’estero, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione, appartenenti alla medesima area disciplinare, nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.
Nella tabella stabilita con D.M. 19.12.2019 gli importi sono distinti per area disciplinare ed i raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare sono indicati nell’allegato al decreto del Miur citato.
Area disciplinare corsi istruzione | Nord | Centro | Sud e isole |
Medica | 3.700 | 2.900 | 1.800 |
Sanitaria | 2.600 | 2.200 | 1.600 |
Scientifico-tecnologica | 3.500 | 2.400 | 1.600 |
Umanistico-sociale | 2.800 | 2.300 | 1.500 |
In questo modo due studenti di medicina italiani iscritti all’università di Liverpool avranno due diversi limiti di spesa se hanno il domicilio fiscale ad esempio a Venezia e a Roma: il primo avrà il limite di 3.700 euro mentre il secondo di 2.900 euro.
Non spetta la detrazione per i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero.
Con la risposta 302/E/2019 l’Agenzia delle entrate ha escluso la possibilità di inserire il costo di iscrizione affrontato con il ricorso al “prestito d’onore” contratto con il governo inglese.
Il rimborso del prestito è effettuato a favore di un ente diverso dall’Università e questa circostanza escluderebbe la possibilità di ricondurre le spese tra quelle detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e), Tuir non essendo assimilabile ad una tassa di iscrizione ad un corso universitario.
Relativamente all’alloggiamento dello studente, è possibile detrarre dall’imposta lorda il 19% dei canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per un importo non superiore a 2.633 euro, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. i-sexies) e lett. i-sexies.01, Tuir.
Gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa.
La detrazione spetta, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti, a studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’università situata fuori dal territorio nazionale purché sia ubicata in uno degli stati dell’Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo.
La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. È, tuttavia, necessario che l’istituto che ospita lo studente rientri tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli “enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative”.
Ai fini della detrazione, pertanto, è necessario che, ove non sia insito nella natura dell’ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, sia rilasciata un’attestazione dalla quale risulti che l’ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa (circolare 19/E/2020).
La detrazione relativa ai contratti di locazione per studenti universitari eccedente l’imposta lorda non può essere recuperata. Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, Tuir, la detrazione compete al familiare entro i limiti di spesa.
A decorrere dall’anno di imposta 2020, la detrazione del 19% ai fini Irpef degli oneri indicati nell’articolo 15 Tuir ed in altre disposizioni normative, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all’articolo 23 D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).