S.T.P. unipersonali e S.T.P. a r.l. semplificate. Si possono fare?
di Andrea Beltrachini di MpO & PartnersL’articolo 10, comma 3, L. 183/2011, norma istitutiva delle STP, prevede espressamente che “è consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre”.
L’esplicito riferimento, da parte del Legislatore, ai suddetti titoli V e VI, sembrerebbe quindi consentire la creazione di STP, partendo da qualsiasi tipo di forma societaria disciplinata dalle disposizioni in questione, con gli opportuni correttivi dettati dalla Legge 183/2011 per le STP (per un riepilogo si veda https://www.ecnews.it/s-t-p-e-operazioni-di-ma-e-di-aggregazioni-tra-studi/ ).
Ci si è posti (e ci si pone), però, il problema se non vi siano, invero, alcune ipotesi, pur normativamente previste con riferimento alle società in via generale, che siano incompatibili con l’istituto della STP.
In particolare, nel presente contributo, verrà affrontato il tema della ammissibilità o meno della STP unipersonale e della STP SRLS.
Sulla prima, il dibattito è ormai giunto alla conclusione per l’ammissibilità.
È invece ancora controversa la possibilità di utilizzare la forma societaria della s.r.l. semplificata, contemplata dall’articolo 2463 bis cod.civ.
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