Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – VI° parte
di Francesca Dal PortoCon il D.Lgs. 147/2020 sono state apportate una serie di modifiche al Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza. Nel precedente contributo ci si è soffermati sulle principali novità in materia di liquidazione giudiziale; con il presente si prosegue nella disamina partendo dagli interventi apportati alla disciplina della liquidazione controllata.
L’articolo 268 CCII disciplina l’ultima procedura a disposizione del sovraindebitato: la liquidazione controllata dei propri beni. Trattasi di una procedura avviata dallo stesso debitore che si trova in stato di sovraindebitamento, con richiesta al Tribunale competente. Il comma 2 prevede che la domanda possa essere presentata anche da un creditore (anche in pendenza di procedure esecutive individuali) e dal P.M., quando riguarda un imprenditore.
Con il Correttivo al Codice, di cui al D.Lgs. 147/2020, l’articolo è stato interamente riscritto: in primo luogo, è stato previsto che l’istanza possa essere formulata dai creditori o dal PM, solo quando il debitore si trovi in stato di insolvenza e non anche in stato di crisi.
È inoltre stato previsto che non si faccia luogo all’apertura della liquidazione controllata, quando l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia inferiore a 20.000 euro. La ratio della disposizione è chiara: su vuole evitare di aprire una procedura concorsuale, con i costi che ne derivano, senza che vi sia alcuna utilità per i creditori.
Infine, con il correttivo è stato previsto che, quando la domanda è presentata da un creditore, nei confronti di un debitore persona fisica, non si fa luogo all’apertura della liquidazione se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori (neanche facendo ricorso ad azioni giudiziarie).
All’articolo 270, comma 1, D.Lgs.14/2019, il correttivo è intervenuto precisando che la sentenza di apertura della liquidazione controllata produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Con il correttivo è stata prevista, all’articolo 173 CCII, anche la possibilità di presentare domande tardive, fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo, a condizione che l’istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e che trasmetta la domanda al liquidatore, non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.
È stabilito che il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolga nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6 dell’articolo 273 CCII.
Se la domanda tardiva è manifestamente inammissibile perché l’istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende avvalersi, il giudice delegato dichiara con decreto l’inammissibilità della domanda.
Per quanto riguarda il procedimento della esdebitazione nella liquidazione controllata, il correttivo, intervenendo sull’articolo 282 D.Lgs. 14/2019, ha aggiunto, al comma 1, la previsione secondo la quale il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia.
Il comma 2 dell’articolo 282 CCII è stato sostituito dal seguente: “2. L’esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall’articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
È stato, infine, riscritto il comma 3 dell’articolo 282 CCII, prevedendo che, alla data di chiusura della procedura di liquidazione controllata o decorsi tre anni dalla sua apertura, il Tribunale, ove ritenga che non ricorrano le condizioni di meritevolezza per pronunciare l’esdebitazione, debba dichiararlo con decreto. In questo modo, si mira ad evitare una situazione di incertezza.
L’articolo 283 CCII è stato modificato nella rubrica, che diventa “Esdebitazione del sovraindebitato incapiente”. Al comma 1, al fine di evitare incertezze interpretative, è stato precisato che la soglia minima di capacità di soddisfacimento, al di sotto della quale è possibile accedere all’esdebitazione, è riferita all’ammontare complessivo dei crediti.
Per quanto riguarda, infine, le disposizioni relative ai gruppi di imprese, il correttivo interviene sull’articolo 284 CCII, in particolare in materia di contenuti del piano e della figura del professionista indipendente, che è chiamato ad attestare:
a) la veridicità dei dati aziendali;
b) la fattibilità del piano o dei piani;
c) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa;
d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4.
L’attestazione contiene anche informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.
Nell’articolo 285 CCII è stato riformulato il comma 5, precisando che il pregiudizio che i soci possono far valere, attraverso l’opposizione all’omologazione del concordato di gruppo, è quello arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale.
Nell’articolo 286 CCII è stato introdotto infine un nuovo comma sulla base del quale il Tribunale, con il decreto di omologazione, nomina un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e, quando il concordato prevede la cessione dei beni, un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese.