Il Piano Transizione 4.0 nel D.D.L. di Bilancio 2021
di Debora ReverberiIl disegno di Legge di Bilancio 2021, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16.11.2020, prevede una proroga delle principali misure del Piano Transizione 4.0 con la duplice finalità di sostenere i processi di transizione ecologica e sostenibilità ambientale delle imprese e di rilanciare il piano degli investimenti in fase di arresto a causa della pandemia in corso.
L’intervento normativo conferma sull’orizzonte temporale biennale 2021/2022 le seguenti tre agevolazioni collegate al Piano Transizione 4.0:
- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, introdotto dall’articolo 1, commi 184–197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), con aumento delle aliquote e dei tetti di spesa, con ampliamento dell’ambito oggettivo e decorrenza retroattiva;
- il credito d’imposta R&S&I&D, introdotto dall’articolo 1, commi 198–209, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), con aumento delle aliquote e dei massimali di credito;
- il credito d’imposta Formazione 4.0, in ultimo modificato dall’articolo 1, commi 210–219, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), con estensione delle tipologie di spese agevolabili.
Proroga con potenziamento del credito d’imposta beni strumentali
La novità più rilevante in materia di credito d’imposta beni strumentali consiste in un eccezionale potenziamento della misura valevole già per gli investimenti in corso, effettuati dal 16.11.2020 fino a tutto il 2021 e al 30.06.2022 in caso di valida prenotazione entro il 31.12.2021.
Altri aspetti inediti sono l’accorciamento del periodo di fruizione dell’agevolazione a 3 anni, ridotti ulteriormente a 1 anno per investimenti in beni ordinari limitatamente ai soggetti (imprese ed esercenti arti e professioni) con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro (solo per il 2021) e l’anticipazione del momento di fruizione dall’anno di entrata in funzione o interconnessione per beni 4.0 (in sostituzione della precedente normativa che prevedeva la compensabilità a partire dall’01.01 dell’anno successivo).
Infine si segnala l’ammissibilità dei beni strumentali immateriali non 4.0, sia per imprese sia per esercenti arti e professioni, che, anche nella previgente disciplina del super ammortamento, restavano esclusi dal novero degli investimenti agevolabili.
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Novità credito d’imposta beni strumentali | |||||||||||||||||
Ambito applicativo temporale | Investimenti effettuati: – dal 16.11.2020 al 31.12.2022 ovvero – entro il 30.06.2023 alle seguenti due condizioni, da verificarsi al 31.12.2022: 1) Ordine accettato dal fornitore 2) Pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene. |
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Ambito applicativo oggettivo | Sono ammissibili gli investimenti nei seguenti beni: – beni strumentali materiali ordinari e immateriali ordinari (software non 4.0) con maggiorazione in caso di strumenti e dispositivi tecnologici per lo smart working; – beni strumentali materiali 4.0, compresi nell’allegato A delle Legge di Bilancio 2017; – beni strumentali immateriali 4.0, compresi nell’allegato B delle Legge di Bilancio 2017. |
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Aliquote e tetti di spesa |
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Regole di fruizione | Beni strumentali materiali e immateriali ordinari: – 3 quote annuali di pari importo, – unica quota per soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro (solo per investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021), – a partire dall’anno di entrata in funzione del bene. Beni materiali e immateriali 4.0 – 3 quote annuali di pari importo, – a partire dall’anno di interconnessione del bene. |
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Oneri documentali | Obbligo di perizia asseverata (non più semplice) per investimenti in beni 4.0 di costo di acquisizione unitario superiore a 300.000 euro. |
Proroga con potenziamento del credito d’imposta R&S&I&D
La proroga del credito R&S&I&D fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 è contraddistinta dalle seguenti principali novità:
- aumento sul biennio 2021/2022 delle aliquote e dei massimali di credito d’imposta;
- conferma sul biennio 2021/2022 delle aliquote maggiorate per attività di R&S afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno;
- obbligo di asseverazione della relazione tecnica.
Tipologia di attività | Periodo di sostenimento delle spese | Aliquote e limiti di credito |
R&S | Periodi d’imposta 2021 e 2022 (per imprese con periodo coincidente con l’anno solare) | 20% Limite: 4 milioni di euro Imprese del Mezzogiorno: – 25% grande impresa – 35% media impresa – 45% piccola impresa |
IT | 10% Limite: 2 milioni di euro |
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IT 4.0 e green | 15% Limite: 2 milioni di euro |
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Design | 10% Limite: 2 milioni di euro |
Proroga con potenziamento del credito d’imposta Formazione 4.0
La proroga del credito Formazione 4.0 fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 prevede un’importante estensione dell’ambito applicativo oggettivo, restando invariati aliquote e massimali.
Si ampliano dunque sul biennio i costi ammissibili, in conformità con quanto disposto dall’articolo 31 Regolamento (UE) 651/2014:
- le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, escluse le spese di alloggio ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.