19 Novembre 2020

Reati tributari: il sequestro dei beni della società non “salva” i beni del socio

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo può essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta criminosa, non potendo assumere rilievo l’arricchimento personale di ciascuno dei correi, essendo tutti corresponsabili dell’illecito. Il sequestro dei beni della società, dunque, non esclude il sequestro dei beni del socio. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 32409, depositata ieri, 18 novembre.

Il Giudice per le indagini preliminari disponeva il sequestro preventivo a carico di un indagato (in concorso con altri) per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Nello specifico, risultava beneficiaria del presunto reato commesso una sola società (S.r.l.): due dipendenti e i cinque soci venivano indagati, e veniva disposto il sequestro (finalizzato alla confisca diretta del profitto) anche sui beni personali del socio.

Veniva quindi presentato ricorso, fondato principalmente su due motivi:

  • da un lato, veniva contestata la legittimità del vincolo sul patrimonio personale del ricorrente, posto che i beni della società (unica beneficiaria delle condotte imputate) erano ampliamente sufficienti a coprire ogni esigenza di cautela,
  • dall’altro, veniva contestato il sequestro di una somma in denaro che, secondo la difesa, doveva ritenersi esclusa, avendo l’indagato dimostrato la lecita provenienza della stessa (si trattava, infatti, di fondi depositati su una PostePay a seguito di un risarcimento per un sinistro avvenuto nel 2017).

La Suprema Corte ha dunque evidenziato che, in tema di reati tributari, al ricorrere di un’ipotesi di concorso (che assegna indistintamente l’intero profitto a tutti gli indagati), il sequestro preventivo, funzionale alla confisca prevista dall’articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta criminosa, non essendo ricollegabile all’arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell’illecito.

Quindi, nell’ambito della fattispecie prospettata, il socio indagato non poteva opporre il beneficio di escussione: il sequestro poteva essere disposto, espressamente in via diretta, sia nei confronti della società che del socio.

È stata invece annullata con rinvio l’ordinanza impugnata nella parte in cui disponeva il sequestro della somma di denaro incassata dall’indagato a fronte di un precedente sinistro.

Per meglio comprendere questo punto, tuttavia, si rende necessaria una precisazione. Ai sensi dell’articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000 la confisca può essere:

  • diretta, se riguarda beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato,
  • per equivalente, se riguarda beni per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato (quando non è possibile la confisca diretta).

Il Decreto fiscale 2020 ha poi introdotto nel nostro Ordinamento la c.d. “confisca per sproporzione” (articolo 12-ter D.Lgs. 74/2000).

Nel caso in esame era stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca diretta: purtuttavia, la somma versata sulla carta Postepay non poteva ritenersi legata all’illecito e non poteva costituire oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta. Il Tribunale, però, confermava il vincolo, ritenendo che, in ogni caso, la somma poteva comunque costituire oggetto di di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.

La Corte di Cassazione non ha condiviso però tale ricostruzione, evidenziando il carattere solo apparente della motivazione impiegata per confermare la misura “che assegna al sequestro della somma una natura diversa, rispetto a quella originaria, sol perché risulterebbe non più “praticabile” il percorso logico seguito dal G.i.p. nel provvedimento genetico, attesa la riscontrata – ed in precedenza non verificata – liceità della somma sottoposta a vincolo”.