Un caso operativo di scissione e gli adempimenti connessi – I° parte
di Ennio VialIn questo contributo commenteremo l’ipotesi di una situazione di scissione proporzionale a favore di una società neo costituita, ricordando gli adempimenti connessi all’operazione.
Il caso è il seguente. Tizio, Caio, Sempronio e Mevia detengono il 25% ciascuno di Alfa Srl. Alfa intende procedere con un’operazione di scissione proporzionale a favore di una neo costituita Beta Srl. La proporzionalità fa sì che tutti e 4 i soci acquisiranno una quota nella società beneficiaria identica a quella detenuta nella società scissa Alfa. La società Beta avrà quindi come soci Tizio, Caio, Sempronio e Mevia ancora al 25% ciascuno.
Ricordiamo come la scissione potrebbe risultare non proporzionale nel caso in cui ai soci venissero attribuite quote nella società scissa e/o beneficiaria diverse da quella detenute nella società scindenda. Esiste altresì l’ipotesi della scissione “asimmetrica” ossia quando, ad esempio, due soci restano soci esclusivamente di Alfa Srl mentre gli altri diventano soci di Beta Srl.
Vediamo quindi, in estrema sintesi, quale è l’iter classico della scissione:
- redazione da parte dell’organo amministrativo del progetto di scissione;
- deposito del progetto e degli ulteriori documenti richiesti dalla norma presso la sede sociale;
- deposito del progetto e degli ulteriori documenti presso il registro delle imprese;
- delibera di scissione da parte dei soci;
- atto finale di scissione.
Analizziamo in questo intervento il primo step operativo: il progetto di scissione.
L’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto (articolo 2506 bis cod. civ.), dal quale devono risultare i dati indicati nell’articolo, comma 1, 2501-ter cod. civ. che riportiamo di seguito, nonché l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell’eventuale conguaglio in danaro. Si ricorda come sia consentito, infatti, un conguaglio in denaro purché non superiore al 10% per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite.
Dal progetto di scissione devono sempre risultare:
- il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla scissione;
- l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla scissione e di quella scissa, nei casi vi siano modificazioni derivanti dalla scissione;
- il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro;
- le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla scissione;
- la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
- la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate al bilancio delle beneficiarie;
- il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla scissione;
- l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie.
La norma disciplina le ipotesi in cui non emerga chiaramente dal progetto se un elemento dell’attivo/passivo sia attribuito alla beneficiaria o debba rimanere nella scissa: “Se la destinazione di un elemento dell’attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell’ipotesi di assegnazione dell’intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l’assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente” (articolo 2506 bis, comma 2, cod. civ.).
In tema di responsabilità solidale si ricorda come l’articolo 2506 bis, comma 3, cod. civ. limiti la tutela del ceto creditorio e preveda che “la responsabilità solidale sia limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria”.
Dal progetto deve chiaramente emergere se la scissione è proporzionale o non proporzionale.
La predisposizione del progetto di scissione è un adempimento obbligatorio, posto a carico dell’organo amministrativo.