Impresa familiare: modifiche entro il prossimo 31 dicembre
di Federica FurlaniDal punto di vista civilistico, l’istituto dell’impresa familiare è regolato dall’articolo 230-bis cod. civ., che richiede, per il suo perfezionamento, il soddisfacimento di due requisiti inerenti il rapporto tra titolare dell’impresa individuale e collaboratore familiare della stessa:
- l’esistenza di uno dei seguenti rapporti di parentela o affinità:
- coniugio;
- parentela entro il terzo grado (padre, madre, nonno/a, nipote, fratello, sorella, bisnonno/a, pronipote…);
- affinità entro il secondo grado (suocero/a, figlio/a del coniuge, nonno/a del coniuge, …);
- la prestazione continuativa dell’attività lavorativa del collaboratore familiare nell’ambito dell’impresa, non diversamente regolamentata.
I suddetti familiari:
- hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
- partecipano agli utili dell’impresa familiare;
- partecipano ai beni acquistati con essi;
- partecipano agli incrementi dell’azienda, compreso l’avviamento;
in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
Tale forma di impresa, anche se gestita con la collaborazione dei familiari, conserva il trattamento e la natura di ditta individuale, qualifica recepita anche dal legislatore fiscale, che riconosce solo in capo al titolare dell’impresa gli obblighi fiscali di soggettività passiva Iva, di sostituto di imposta, di formazione del reddito di impresa, che poi viene fatto confluire anche in capo ai collaboratori.
Dal punto di vista fiscale, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, Tuir, nei confronti dell’impresa familiare trova applicazione il sistema di tassazione per trasparenza tipico delle società di persone: il reddito prodotto deve venire imputato ad ogni collaboratore che ha prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e indipendentemente dall’effettiva percezione del reddito.
È però fissato un limite: l’importo del reddito attribuito al collaboratore non può essere superiore al 49% dell’ammontare che risulta dal modello redditi del titolare, a cui quindi deve in ogni caso essere attribuita una quota minima del 51%, mentre le eventuali perdite conseguite dall’imprenditore non possono essere attribuite ai collaboratori ma sono di esclusiva pertinenza del titolare, utilizzabili secondo le ordinarie regole previste dal Tuir in materia di perdite fiscali.
Per poter accedere a questo istituto, i partecipanti all’impresa familiare devono risultare nominativamente, con indicazione del rapporto di parentela o affinità con l’imprenditore, da un atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata) anteriore all’inizio del periodo di imposta; non è invece necessario che dall’atto siano specificate le quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori, poiché queste sono individuate a consuntivo in proporzione al lavoro prestato in azienda (in modo continuativo e prevalente), in base a specifica attestazione rilasciata dal titolare.
Gli effetti fiscali connessi con l’attribuzione del reddito ai collaboratori si producono con decorrenza diversa a seconda si tratti:
- di un’impresa costituita ex novo sotto forma di impresa familiare;
- di un’impresa già esistente che nel corso dell’esercizio diventa impresa familiare;
- dell’ingresso di un nuovo collaboratore in impresa familiare già esistente.
Nel caso di nuova impresa costituita nella forma di impresa familiare, gli effetti fiscali si producono a decorrere dallo stesso periodo di imposta, a condizione che l’atto sia registrato entro il termine di 20 giorni, e quindi l’imputazione della quota al collaboratore avverrà dall’anno di costituzione.
Nel caso invece di costituzione dell’impresa familiare nel corso di un esercizio, successivo all’inizio dell’attività imprenditoriale, o nel caso di ingresso di un nuovo collaboratore in impresa familiare già esistente, gli effetti fiscali si producono a decorre dal periodo di imposta successivo alla data dell’atto.
Di conseguenza, per garantire l’attribuzione al familiare collaboratore del reddito già dal 2021, l’atto deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2020; se l’atto viene stipulato successivamente (ad esempio il 8 gennaio 2021), l’effetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore si produrrà soltanto a decorrere dal 2022.
Nell’ipotesi, infine, di un collaboratore che abbia cessato l’attività nel corso del 2020, allo stesso sarà in ogni caso attribuita una quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l’anno.
Modifica | Effetti fiscali |
Costituzione impresa familiare nel 2020 contestualmente all’inizio dell’attività da parte del titolare | Imputazione della quota al collaboratore dal 2020 |
Costituzione impresa familiare nel 2020 quale esercizio successivo all’inizio dell’attività da parte del titolare | Imputazione della quota al collaboratore dal 2021 |
Ingresso di un nuovo collaboratore nel 2020 in impresa familiare già esistente | Imputazione della quota al collaboratore dal 2021 |
30 Novembre 2020 a 6:20
Dov’è il cambiamento se lo schema riportato è identico alla normativa attuale!? Forse deve essere più specifica la tabella.
30 Novembre 2020 a 13:00
Buongiorno,
l’articolo non commenta modifiche alla normativa attuale, ma si limita a ricordare l’imminente scadenza del termine del 31 dicembre per la stipula degli atti notarili. Con il termine “modifica” si intende, appunto, la data di modifica della situazione dell’impresa.
Saluti
20 Aprile 2021 a 14:59
SE IL RECESSO DALL IMPRESA FAMIGLIARE AVVIENE PRIMA DEL 31/12/2020 ,SI DEVE FARE L’UNICO?