Accertamento delle liberalità indirette: si applica l’aliquota massima dell’8%
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Le donazioni indirette, la cui esistenza risulti da una dichiarazione resa dall’interessato nell’ambito di un procedimento di accertamento tributario, sono tassate, per la parte eccedente la franchigia prevista, con l’aliquota massima dell’8% ai fini dell’imposta di donazione e successione.
È questo l’importante principio espresso dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28047, depositata ieri, 9 dicembre.
A seguito della rilevazione di importanti movimentazioni di capitali nell’ambito dell’attività di indagine avviata dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate, la contribuente interessata forniva prova di un’intervenuta donazione indiretta da parte del padre.
Il padre, infatti, aveva disposto il cambio di traenza di una polizza, poi liquidata a favore della figlia, e aveva altresì donato alla stessa figlia metà delle somme rivenienti dalla liquidazione di altre due polizze: il tutto per un importo complessivo di 3.165.224,49 euro.
Si ricorda che il termine “donazione indiretta” qualifica le liberalità eseguite con atti diversi dalla donazione, la quale deve essere fatta per atto pubblico, a pena nullità.
Se la donazione indiretta emerge nell’ambito di un’attività di accertamento tributario, dubbi sorgono con riferimento alla corretta applicazione dell’imposta di donazione: è infatti prevista una specifica disciplina dall’articolo 56-bis D.Lgs. 346/1990, ma non è chiaro come questa norma possa coordinarsi con l’articolo 2, commi da 47 a 53, D.L. 262/2006, che ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e le donazioni, rimodulando però le franchigie e le aliquote.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate liquidava l’imposta sulle donazioni richiamando, alla lettera, l’articolo 56-bis D.Lgs. 346/1990, il quale sancisce l’applicazione dell’aliquota del 7% da calcolare sulla parte dell’incremento patrimoniale che supera l’importo di 180.759,91 euro, all’esito dell’accertamento delle liberalità, diverse dalle donazioni, avvenuto in presenza delle seguenti condizioni:
a) quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi;
b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore a 180.759,91 euro.
Il contribuente chiedeva invece la liquidazione dell’imposta di donazione applicando le nuove franchigie ed aliquote individuate a seguito della riforma operata dall’articolo 2, commi da 47 a 53, D.L. 262/2006: trattandosi di donazione tra genitore e figlio, il contribuente individuava quindi l’aliquota del 4% e la franchigia di 1 milione di euro.
La Corte di Cassazione, nell’analizzare la questione, ha innanzitutto evidenziato che l’articolo 56 bis D.Lgs. 346/1990 non può ritenersi implicitamente abrogato a seguito dell’emanazione dell’articolo 2, commi da 47 a 53, D.L. 262/2006, con il quale, come già detto, è stata reintrodotta l’imposta di donazione e successione.
D’altra parte, l’articolo 56 bis D.Lgs. 346/1990 intende, da un lato, incentivare l’autodichiarazione del contribuente, anche per evitare ulteriori e più onerose riprese fiscali, mentre, dall’altro, è finalizzato a limitare l’esercizio del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Si rende quindi necessario armonizzare le disposizioni di cui al richiamato articolo 56 bis con le norme che disciplinano la reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, e, soprattutto, con il diverso regime delle aliquote e delle franchigie attualmente previsto (non essendo infatti più richiamata l’aliquota massima del 7%).
Dopo una puntuale analisi, la Corte di Cassazione giunge quindi a concludere quanto segue: “Ne discende che l’articolo 56-bis, comma 1, va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti), ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione… sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito dei procedimenti diretti all’accertamento dei tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti: euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta…
Per le fattispecie di liberalità imponibili come sopra individuate, l’aliquota da applicare è quella dell’8%, che costituisce attualmente la percentuale massima prevista dalla legge, a prescindere dal rapporto di parentela del beneficiario…”