L’acconto dell’imposta sostitutiva alla cassa il 16 dicembre
di Stefano RossettiL’articolo 2120 cod. civ. prevede che il fondo Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluso le quote maturate nell’anno) sia “rivalutato” sulla base di un coefficiente composto da:
- un tasso fisso dell’1,50%;
- un tasso variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Tale rivalutazione si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In quest’ultimo caso, l’indice Istat è quello risultante nel mese in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro (per le cessazioni fino al 14 del mese si applica l’indice Istat del mese precedente).
Sull’importo relativo alla rivalutazione del Tfr, che assume valenza reddituale, deve essere versata l’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 17%, in due tranches:
- la prima, in acconto, entro il 16 dicembre di ogni anno;
- la seconda, a titolo di saldo, entro il 16 febbraio di ogni anno.
Per ciò che concerne la determinazione dell’acconto dell’imposta sostitutiva, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, D.Lgs. 47/2000, possono essere utilizzati due metodi:
- storico, secondo cui l’acconto è calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenuto conto anche delle rivalutazioni relative ai Tfr eventualmente erogati nel corso di detto anno, entro il 16 dicembre di ogni anno;
- “previsionale” o “presuntivo”, secondo cui l’acconto corrisponde al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno in cui l’acconto è dovuto.
L’imponibile da utilizzare per la determinazione “presuntiva” dell’acconto dell’imposta sulla rivalutazione è costituito dal Tfr maturato fino al 31 dicembre dell’anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso.
Metodo | Determinazione acconto imposta sostitutiva TFR anno X |
storico | Imposta sostitutiva TFR (X-1) x 90% |
previsionale | [(TFR X-1)* x indice Istat dicembre X-1 + Rivalutazioni TFR**] x 90% x 17%
(*) dipendenti presenti al 30/11/X; (**) dipendenti cessati dal 01/01/X al 30/11/X. |
I soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’esercizio X-2 possono determinare l’acconto con il metodo “previsionale” (tenendo conto del 90% delle rivalutazioni che maturano nell’esercizio X-1) o, in alternativa, versare l’intera imposta sostitutiva dovuta per l’esercizio X-1 in sede di saldo al 16 febbraio X.
Diversamente, i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’esercizio X-1, mancando una rivalutazione del Tfr, non effettuano alcun versamento a titolo di imposta sostitutiva.
In deroga a quanto sopra, nell’ipotesi in cui prima del 16 dicembre di ciascun anno tutti i dipendenti abbiano cessato il rapporto di lavoro, è possibile applicare l’acconto non sulla quota di rivalutazione dell’anno precedente ma sulla quota di rivalutazione maturata nello stesso anno in cui si versa l’acconto.
Il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva, da effettuare entro il 16 dicembre dell’anno di maturazione della rivalutazione del Tfr, è eseguito utilizzando il modello F24 e indicando nello stesso il codice tributo “1712” e l’anno di riferimento.
Il versamento del saldo, invece, deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione della rivalutazione, mediante modello F24, indicando l’importo con il codice tributo “1713” e l’anno di riferimento.
Ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 i datori di lavoro possono, eventualmente, compensare, direttamente nel modello F24, l’imposta in questione con eventuali crediti tributari e contributivi a disposizione. Allo stesso modo, è possibile compensare l’eventuale eccedente versamento in acconto dell’imposta sostitutiva rispetto al dovuto.
Infine, si sottolinea che, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, terzo periodo, L. 47/2000, se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da:
- i sostituti d’imposta ex articolo 23 D.P.R. 600/1973;
- le amministrazioni dello Stato ex articolo 29 D.P.R. 600/1973,
l’imposta sostitutiva sul Tfr è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui viene corrisposto (quadro RM del modello RedditiPF), anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi.