16 Dicembre 2020

Imu: esclusa l’esenzione se il marito risiede in altro Comune

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Con l’ordinanza n. 28534, depositata ieri, 15 dicembre, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire che, per poter beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale è necessario che nell’immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi.

La pronuncia, pur riguardante l’Ici, può costituire un utile spunto per ripercorrere la disciplina in materia di Imu, anche in considerazione della scadenza del versamento del saldo, prevista per oggi.

Il caso riguarda due coniugi, residenti in due diversi Comuni, che si vedevano raggiunti da un avviso di accertamento Ici per l’anno 2010.

La Corte di Cassazione, nell’analizzare la fattispecie in esame, è tornata a ribadire che, nel caso in cui il soggetto passivo Ici sia coniugato, ai fini della spettanza delle detrazioni e riduzioni d’imposta previste per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non è sufficiente che il coniuge abbia trasferito la residenza nel Comune nel quale l’immobile è situato, essendo altresì richiesto che nello stesso immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi.

Sul punto assume rilievo la precedente sentenza della Corte di Cassazione n. 18096 del 05.07.2019, con la quale è stato precisato che l’elemento che deve essere considerato ai fini del riconoscimento delle previste agevolazioni Ici non è la residenza dei singoli coniugi, ma quella della famiglia.

Anche ai fini Imu la successiva sentenza della Corte di Cassazione n. 4166 del 19.02.2020 è giunta alle medesime conclusioni, ribadendo che l’esenzione prevista per la casa principale richiede non solo che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma che vi risiedano anche anagraficamente.

Si ritiene a tal proposito necessario tornare a richiamare un’importante differenza tra la “vecchiaIci, e l’Imu.

Mentre, infatti, ai fini Ici, il trattamento agevolativo era riconosciuto con riferimento all’immobile nel quale il contribuente aveva stabilito la propria dimora abituale, ai fini Imu viene richiesto il doppio requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Stabilisce infatti l’articolo 1, comma 741, L. 160/2019, che può essere qualificato “abitazione principale” l’immobile, “iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. La definizione, dunque, non ha subito sostanziali modifiche a seguito della riforma operata con la Legge di bilancio 2020.

Alla luce di quanto appena esposto, dunque, per poter beneficiare dell’esenzione Imu per l’abitazione principale, è necessario che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente nell’immobile e vi risiedano anagraficamente.

Se i componenti del nucleo familiare hanno la residenza e la dimora abituale in due immobili diversi, ma entrambi situati nello stesso Comune, soltanto con riferimento ad un immobile sarà possibile beneficiare dell’esenzione.

Criticità sussistono, invece, quando, come nel caso di specie, i componenti risiedono e hanno il domicilio fiscale in due Comuni distinti: sul punto la legge nulla prevede, ma il Mef era intervenuto con la circolare 3/DF del 18.05.2012, ritenendo possibile beneficiare dell’agevolazione per entrambi gli immobili, “poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro Comune, ad esempio, per esigenze lavorative”.

A diverse conclusioni, però, come sopra analizzato, è giunta la giurisprudenza, la quale ha ritenuto non spettante alcuna agevolazione per l’abitazione principale, se i due coniugi risultano essere residenti in due Comuni distinti.

Sul punto sarebbe stato quindi opportuno l’intervento del Legislatore.